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147799
IDG820601036
82.06.01036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Libonati Berardino
Amministrazione straordinaria, pegno di azioni e controllo di societa
nota a Trib. Roma sez. fall. 29 luglio 1981
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 783-788
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312209
L' A. condivide la decisione del Tribunale di Roma di escludere l' applicabilita' del rito del lavoro, come e' per tutte le domande avanzate ex art. 3 commi 1-5 l. 3/4/79, n. 95, anche alla domanda rivolta alla dichiarazione dello stato d' insolvenza di una societa' che si assume collegata; e' necessaria solo qualche puntualizzazione, per quanto riguarda il ristringimento dell' ambito soggettivo del procedimento. Anche la seconda massima viene giudicata positivamente: il titolare del pacchetto maggioritario concesso in pegno deve essere ritenuto socio di controllo; non pare, pero', convincente, all' A., il ragionamento adottato dal Tribunale per giungere alla suddetta conclusione, basato sull' art. 2359 c.c.. Per quanto riguarda la terza massima, essa si spiega, secondo l' A., solo ritenendo che i giudici abbiano in questa circostanza voluto concedere possibilita' di riuscita alla riorganizzazione privata tentata dai nuovi amministratori della societa', nella consapevolezza che l' amministrazione straordinaria rappresenta, quantomeno nello schema voluto dalla l. 95/79, l' ultima spiaggia.
art. 3 l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 1 comma 2 l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 2409 c.c. art. 15 l. fall. art. 195 l. fall. art. 96 l. fall. art. 18 l. fall. art. 5 l. fall. art. 2359 c.c. C. Cost. 27 giugno 1972, n. 110 C. Cost. 16 luglio 1970, n. 141 art. 3 comma 1 lett. a l. 7 giugno 1974, n. 216
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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