| 147799 | |
| IDG820601036 | |
| 82.06.01036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Libonati Berardino
| |
| Amministrazione straordinaria, pegno di azioni e controllo di societa
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. Roma sez. fall. 29 luglio 1981
| |
| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 783-788
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D312209
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. condivide la decisione del Tribunale di Roma di escludere l'
applicabilita' del rito del lavoro, come e' per tutte le domande
avanzate ex art. 3 commi 1-5 l. 3/4/79, n. 95, anche alla domanda
rivolta alla dichiarazione dello stato d' insolvenza di una societa'
che si assume collegata; e' necessaria solo qualche puntualizzazione,
per quanto riguarda il ristringimento dell' ambito soggettivo del
procedimento. Anche la seconda massima viene giudicata positivamente:
il titolare del pacchetto maggioritario concesso in pegno deve essere
ritenuto socio di controllo; non pare, pero', convincente, all' A.,
il ragionamento adottato dal Tribunale per giungere alla suddetta
conclusione, basato sull' art. 2359 c.c.. Per quanto riguarda la
terza massima, essa si spiega, secondo l' A., solo ritenendo che i
giudici abbiano in questa circostanza voluto concedere possibilita'
di riuscita alla riorganizzazione privata tentata dai nuovi
amministratori della societa', nella consapevolezza che l'
amministrazione straordinaria rappresenta, quantomeno nello schema
voluto dalla l. 95/79, l' ultima spiaggia.
| |
| art. 3 l. 3 aprile 1979, n. 95
art. 1 comma 2 l. 3 aprile 1979, n. 95
art. 2409 c.c.
art. 15 l. fall.
art. 195 l. fall.
art. 96 l. fall.
art. 18 l. fall.
art. 5 l. fall.
art. 2359 c.c.
C. Cost. 27 giugno 1972, n. 110
C. Cost. 16 luglio 1970, n. 141
art. 3 comma 1 lett. a l. 7 giugno 1974, n. 216
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |