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| IDG820601039 | |
| 82.06.01039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dogliotti Massimo
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| Ancora in tema di limiti alla potesta' dei genitori. Per una reale
tutela dell' interesse del minore
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| nota a Cass. 1 aprile 1981, n. 1846
Cass. 14 febbraio 1981, n. 1115
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 748-751
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30002
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| L' A. rileva come le due sentenze in commento, benche' assai
differenti tra loro, si muovano nella identica direzione di una
rigorosa tutela dell' interesse del minore, preminente su ogni altra
posizione e suscettibile cosi' di condurre a limitazioni anche
notevoli della potesta' genitoriale. Ed e' con un tale orientamento
giurisprudenziale che si puo' cercare di creare una disciplina dei
rapporti genitori-figli in linea con la nuova formulazione dell' art.
147 c.c.. La prima delle due sentenze afferma che e' pregiudizievole
per il minore, e pertanto censurabile, il comportamento del genitore
che vieti od ostacoli il rapporto con i nonni, qualora esso appaia di
per se conforme all' interesse del ragazzo: se il principio e' per l'
A. sicuramente condivisibile, non cosi' tutte le argomentazioni
addotte a sostegno. Nella seconda si nega, ed esattamente, secondo l'
A., che la domanda di affidamento da parte di uno dei genitori nel
giudizio di divorzio sia da qualificarsi come domanda in senso
tecnico, al di fuori percio' dell' ambito entro il quale e' dato al
giudice di intervenire d' ufficio. La domanda sarebbe mera
sollecitazione di un potere discrezionale, finalizzato all'
individuazione del reale interesse del minore.
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| art. 147 c.c.
art. 30 Cost.
art. 2 Cost.
art. 3 Cost.
art. 333 c.c.
art. 336 c.c.
C. Cost. 18 aprile 1974, n. 99
art. 148 c.c.
art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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