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Documento


147801
IDG820601039
82.06.01039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Ancora in tema di limiti alla potesta' dei genitori. Per una reale tutela dell' interesse del minore
nota a Cass. 1 aprile 1981, n. 1846 Cass. 14 febbraio 1981, n. 1115
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 748-751
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30002
L' A. rileva come le due sentenze in commento, benche' assai differenti tra loro, si muovano nella identica direzione di una rigorosa tutela dell' interesse del minore, preminente su ogni altra posizione e suscettibile cosi' di condurre a limitazioni anche notevoli della potesta' genitoriale. Ed e' con un tale orientamento giurisprudenziale che si puo' cercare di creare una disciplina dei rapporti genitori-figli in linea con la nuova formulazione dell' art. 147 c.c.. La prima delle due sentenze afferma che e' pregiudizievole per il minore, e pertanto censurabile, il comportamento del genitore che vieti od ostacoli il rapporto con i nonni, qualora esso appaia di per se conforme all' interesse del ragazzo: se il principio e' per l' A. sicuramente condivisibile, non cosi' tutte le argomentazioni addotte a sostegno. Nella seconda si nega, ed esattamente, secondo l' A., che la domanda di affidamento da parte di uno dei genitori nel giudizio di divorzio sia da qualificarsi come domanda in senso tecnico, al di fuori percio' dell' ambito entro il quale e' dato al giudice di intervenire d' ufficio. La domanda sarebbe mera sollecitazione di un potere discrezionale, finalizzato all' individuazione del reale interesse del minore.
art. 147 c.c. art. 30 Cost. art. 2 Cost. art. 3 Cost. art. 333 c.c. art. 336 c.c. C. Cost. 18 aprile 1974, n. 99 art. 148 c.c. art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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