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147804
IDG820601042
82.06.01042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
Ancora sul potere del giudice del divorzio di disporre della casa familiare
nota a Cass. 21 ottobre 1981, n. 5507
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 705-707
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126
L' A. sostiene, a differenza della sentenza in commento, la tesi favorevole all' applicazione del comma 4 dell' art. 155 c.c. alla fattispecie del divorzio, sussistendo in questo caso la medesima esigenza di tutela che costituisce la ratio della norma predetta. L' A. non puo' percio' esimersi dall' auspicare che la Cassazione, partendo dalla premessa del rinvio non ricettizio contenuto nell' art. 12 l. 898/70 all' art. 155 c.c. e valutate tutte le conseguenze derivanti dall' interpretazione fin qui seguita dalla legislazione successiva, modifichi la propria giurisprudenza, affermando il potere del giudice del divorzio di assegnare l' abitazione della casa familiare al genitore cui sono affidati i figli minori, indipendentemente da qualsiasi diritto reale od obbligatorio sulla casa stessa.
art. 12 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 155 comma 4 c.c. art. 6 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 3 Cost. art. 30 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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