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147828
IDG820601125
82.06.01125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonazza Pietro
Il regime transitorio della legge 29 luglio 1975, n. 426
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 28-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31364
Dopo aver notato che non esistono sostanziali dubbi di applicazione in sede di formazione dei piani di riparto per la legge in questione, l' A. afferma che vi e' invece superficialita' ed imprecisione origina una non omogeneita' nella interpretazione ed applicazione di tali norme. Prima dell' entrata in vigore della nuova legge del 1975, n. 426, operava la norma stabilita nell' art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, reso incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che i titolari di redditi privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all' entrata in vigore della legge, potessero contestare i crediti che per effetto della nuova disciplina, risultavano anteposti al loro grado di privilegio. Infine, l' A. prende in esame l' art. 15 della nuova legge sui privilegi del 1975, n. 426, nel quale e' previsto il regime transitorio. Egli ritiene che tale articolo proponga, implicitamente, un' intangibilita' delle situazioni gia' processualmente esaminate, salvo un' efficacia sugli ordini per i crediti graduabili.
l. 29 luglio 1975, n. 426 art. 66 l. 30 aprile 1969, n.153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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