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147849
IDG820601149
82.06.01149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Assegno di divorzio e fallimento dell' obbligato
osservazione a Cass. 16 gennaio 1982, n. 268
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 949-950
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D30126
Non del tutto convincente pare all' A. l' affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale l' obbligo di corrispondere l' assegno di divorzio cessa de iure per effetto della pronuncia di fallimento: infatti, al di fuori delle ipotesi di morte di una delle parti o di passaggio a nuove nozze del coniuge creditore, l' adempimento puo' cessare soltanto con l' esperimento vittorioso del procedimento ex art. 9 l. 898/70. Corretta viene, invece, giudicata l' esclusione dell' applicabilita' dell' art. 60 l. fall. a tale credito.
art. 60 l. fall. art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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