Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147872
IDG821200630
82.12.00630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scopa Asterino
La "prorogatio" prevista dall' art. 283 del T.U. 1915, n. 148
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 1 (1 novembre), pag. 75-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14211; D14212
L' A. espone il suo pensiero sulla "vexata quaestio" dell' esercizio delle funzioni di Sindaco dopo la presa d' atto delle sue dimissioni da parte del Consiglio Comunale. Richiamate le disposizioni normative che regolano l' istituto della "prorogatio" previsto in generale dall' art. 283 del testo unico 1915, n. 148 e, specificatamente per il Sindaco e la Giunta municipale dall' art. 8 del testo unico n. 570 del 1970, l' A. ricorda come sulla applicazione della prorogatio dell' ufficio del Sindaco e della Giunta si siano occupati giuristi e studiosi e si sia formata una ricca giurisprudenza, richiamando quindi le piu' significative opinioni in materia. Conclude osservando che l' istituto della prorogatio e' si un istituto di carattere generale, ma con esclusione dei casi di dimissione; e cioe' principio generale del nostro diritto pubblico che gli organi collegiali ed i funzionari onorari continuino ad esercitare le loro funzioni finche' non sia insediato il nuovo organo o non abbia preso possesso dell' ufficio il nuovo funzionario, ma sempreche' cessino dalla carica per scadenza del termine.
art. 283 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 8 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati