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Documento


147878
IDG821200637
82.12.00637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertoli Roberto
Cosa restera' quale prudenziale riserva dopo le straordinarie destinazioni degli avanzi di amministrazione?
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 2 (16 gennaio), pag. 224-227
D18970; D18971
L' A. svolge alcune riflessioni circa le "inusitate" destinazioni proposte, ed imposte, per gli "avanzi di amministrazione dal d.l. n. 786 del 1981, sia nella originaria formulazione e sia nel testo uscito dal Parlamento in sede di conversione. Richiamate quindi alcune notazioni intorno al concetto stesso di "avanzo di amministrazione", l' A. rileva come sia inoppugnabile che, specie se di consistente entita', l' Appalesarsi di una avanzo di amministrazione sia indice di non accorta gestione finanziaria; da qui quella attenzione, "prepotente nella originaria stesura del d.l. n. 786, ed un po' piu' temperata nel testo emendato in sede di conversione, di riassorbire in qualche modo gli avanzi di amministrazione degli enti locali".
d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 l. 26 febbraio 1982, n. 51
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