| La nota commenta la sentenza in data 14 aprile 1981, con la quale il
Pretore di Genova afferma che la scelta del locale per l' assemblea
dei lavoratori, di cui all' art. 20 Statuto dei lavoratori, compete
al datore di lavoro, sempreche' costui fornisca un locale idoneo. L'
A. osserva che il problema della individuazione del soggetto cui
compete la selta concreta del locale dell' assemblea ha avuto, in
giurisprudenza, tre soluzioni, secondo le quali la scelta
spetterebbe, rispettivamente, alla rappresentanza sindacale
aziendale, al datore di lavoro, a entrambe le parti d' accordo fra di
loro. Ritiene inaccettabili sia la prima soluzione (contrastante col
potere del datore di lavoro di disporre dei locali dell' impresa),
sia la seconda (non potendo assoggettarsi il diritto ad una modalita'
di esercizio fissata dalla controparte). Rileva che la legge non ha
compiutamente disciplinato l' istituto dell' assemblea, ma ha
affidato all' autonomia negoziale il compito di integrare l'
insufficiente disciplina legislativa; rileva la presenza nella legge
di un disegno di armonizzazione di interessi contrapposti. Ne desume
che la soluzione piu' corretta e' la terza. Esclude poi che il
diritto dei lavoratori di usufruire dei locali dell' imprenditore per
tenervi l' assemblea sia qualificabile come comodato "ex lege", e
cio' sia in conseguenza della predeterminazione legale di tutti gli
elementi di quello che sarebbe il contratto di comodato, senza spazi
di libera contrattazione; sia per la non configurabilita' di un
contratto di comodato accessorio al contratto di lavoro e di una
tutela giudiziaria analoga a quella prevista in caso di inadempienza
dell' obbligo di contrarre. Ne desume che il diritto di utilizzare i
locali per l' assemblea e' uno dei diritti sindacali riconosciuti
dalla Statuto per consentire lo svolgimento di attivita' sindacale
nei luoghi di lavoro.
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