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| IDG820900315 | |
| 82.09.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| Rito direttissimo ed incidente istruttorio
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| nota a ord. Trib. Padova, ufficio istruzione, 31 marzo 1980
ord. Trib. Padova, ufficio istruzione, 7 aprile 1977
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 160-167
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D625; D6150
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| La nota si riferisce a due ordinanze dell' ufficio istruzione del
Tribunale di Padova nelle quali si afferma, tra l' altro, che il
giudice istruttore non puo', con i poteri conferitigli dal comma
sesto dell' art. 389 c.p.p., interloquire sulla scelta del rito
(speciale o ordinario) operata dal pubblico ministero anche se puo'
controllare la esistenza della connessione in forza della quale si
estende ad altri reati lo stesso rito direttissimo. L' A. esamina
innanzi tutto la modifica apportata al secondo comma dell' art. 502
c.p.p. nonche' le numerose norme che hanno introdotto nuove ipotesi
di procedimento direttissimo. Rileva, quindi, che allo stato attuale
della legislazione possono aversi nell' ambito del procedimento
direttissimo, sia tipico che atipico, due diverse ipotesi: un
procedimento direttissimo con atti istruttori ed un procedimento
direttissimo senza atti istruttori. Conclude affermando che nel primo
caso puo' aversi l' incidente istruttorio di cui ai commi quarto,
quinto e sesto dell' art. 389 c.p.p., mentre nel secondo caso tale
incidente non puo' trovare ingresso. Aggiunge che il principio
enunciato vale anche nei casi in cui il legislatore, ipotizzando il
rito direttissimo per determinati reati, lo impone o lo consente per
i reati connessi.
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| art. 389 c.p.p.
art. 502 comma 2 c.p.p.
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