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147931
IDG820900315
82.09.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Rito direttissimo ed incidente istruttorio
nota a ord. Trib. Padova, ufficio istruzione, 31 marzo 1980 ord. Trib. Padova, ufficio istruzione, 7 aprile 1977
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 160-167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D625; D6150
La nota si riferisce a due ordinanze dell' ufficio istruzione del Tribunale di Padova nelle quali si afferma, tra l' altro, che il giudice istruttore non puo', con i poteri conferitigli dal comma sesto dell' art. 389 c.p.p., interloquire sulla scelta del rito (speciale o ordinario) operata dal pubblico ministero anche se puo' controllare la esistenza della connessione in forza della quale si estende ad altri reati lo stesso rito direttissimo. L' A. esamina innanzi tutto la modifica apportata al secondo comma dell' art. 502 c.p.p. nonche' le numerose norme che hanno introdotto nuove ipotesi di procedimento direttissimo. Rileva, quindi, che allo stato attuale della legislazione possono aversi nell' ambito del procedimento direttissimo, sia tipico che atipico, due diverse ipotesi: un procedimento direttissimo con atti istruttori ed un procedimento direttissimo senza atti istruttori. Conclude affermando che nel primo caso puo' aversi l' incidente istruttorio di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell' art. 389 c.p.p., mentre nel secondo caso tale incidente non puo' trovare ingresso. Aggiunge che il principio enunciato vale anche nei casi in cui il legislatore, ipotizzando il rito direttissimo per determinati reati, lo impone o lo consente per i reati connessi.
art. 389 c.p.p. art. 502 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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