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| IDG820900317 | |
| 82.09.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalmasso Carlo Mario
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| Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della
legge 23 marzo 1981 n. 91
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 4, pag. 228-231
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D73; D7404; D1830
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| Con la l. 23 marzo 1981, n. 91 il legislatore ha inteso finalmente
superare l' intenso dibattito dottrinario sviluppatosi intorno alla
reale natura del rapporto fra sportivo professionista e societa'
(locatio operis od operarum). Nel dare preminenza ai requisiti della
onerosita' e continuita' della prestazione sportiva dell' atleta, il
rapporto fra sportivo e societa' assume la definitiva veste giuridica
della subordinazione. Tali elementi concorrono inoltre a definire la
figura giuridica del professionista, che e' altresi' causa ed effetto
per l' applicazione alla categoria di speciali benefici normativi e
previdenziali, oltre che per la differenziazione dalla figura del
dilettante. Il rapporto sportivo si accende con un contratto che la
legge prescrive in forma scritta ad substantiam. La mancanza dell'
atto scritto non inficia tuttavia la prestazione sportiva, ma
unicamente lo status di professionista con la conseguente
applicabilita' della normativa giuslavoristica che la legge 91
esplicitamente esclude. Il contratto appena stipulato deve essere
depositato presso la competente federazione sportiva al fine di
consentire una verifica di questo con il contratto tipo predisposto
dalla federazione e dalla categoria cui il professionista appartiene.
Il contratto tipo in ogni caso non sarebbe espressione di attivita'
amministrativa della singola federazione, ma unicamente vero
contratto collettivo di diritto sportivo.
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| l. 23 marzo 1981, n. 91
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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