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Documento


147933
IDG820900317
82.09.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmasso Carlo Mario
Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 4, pag. 228-231
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73; D7404; D1830
Con la l. 23 marzo 1981, n. 91 il legislatore ha inteso finalmente superare l' intenso dibattito dottrinario sviluppatosi intorno alla reale natura del rapporto fra sportivo professionista e societa' (locatio operis od operarum). Nel dare preminenza ai requisiti della onerosita' e continuita' della prestazione sportiva dell' atleta, il rapporto fra sportivo e societa' assume la definitiva veste giuridica della subordinazione. Tali elementi concorrono inoltre a definire la figura giuridica del professionista, che e' altresi' causa ed effetto per l' applicazione alla categoria di speciali benefici normativi e previdenziali, oltre che per la differenziazione dalla figura del dilettante. Il rapporto sportivo si accende con un contratto che la legge prescrive in forma scritta ad substantiam. La mancanza dell' atto scritto non inficia tuttavia la prestazione sportiva, ma unicamente lo status di professionista con la conseguente applicabilita' della normativa giuslavoristica che la legge 91 esplicitamente esclude. Il contratto appena stipulato deve essere depositato presso la competente federazione sportiva al fine di consentire una verifica di questo con il contratto tipo predisposto dalla federazione e dalla categoria cui il professionista appartiene. Il contratto tipo in ogni caso non sarebbe espressione di attivita' amministrativa della singola federazione, ma unicamente vero contratto collettivo di diritto sportivo.
l. 23 marzo 1981, n. 91
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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