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147937
IDG820900326
82.09.00326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
Esclusione della rinnovazione delle locazioni relative ad immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 2, pt. 4, pag. 480-482
D30640
La rinnovazione coattiva ex art. 28 legge 27 luglio 1978, n. 392 non riguarda i contratti stipulati prima dell' entrata in vigore della legge stessa. Le norme transitorie non richiamano l' art. 28. L' art. 71 sostituisce alla rinnovazione un' ulteriore durata legale non inferiore a due anni dal 30 luglio 1978. La rinnovazione non va confusa con la prelazione, di cui all' art. 69, la quale presume la volonta' di locare. Il comma 3 dell' art. 69 esclude la prelazione quando il locatore non intende procedere al rinnovo per uno dei motivi di cui all' art. 29; ma cio' non vuol dire che il locatore, al di fuori di tali ipotesi, e' tenuto a subire la prelazione anche se non vuole piu' locare.
art. 28 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 71 l. 27 luglio 1978, n. 392
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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