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147938
IDG820900328
82.09.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lucchese Paolo Vittorio
Omessa istituzione del servizio di rilevamento dell' inquinamento atmosferico
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 2, pt. 4, pag. 487-496
D18801; D539; D51114
Ai fini della qualificazione sulla sussistenza o sull' inesistenza dell' elemento materiale del delitto di omessa istituzione del servizio di rilevamento dell' inquinamento atmosferico (art. 328 c.p. ), occorre accertare se il servizio in questione sia da ritenere "idoneo" od "inidoneo" all' assolvimento dei compiti ed al conseguimento degli obiettivi previsti dalla disciplina in materia. La configurazione di idoneita' e' riscontrabile qualora il servizio di rilevamento costituisca un organo articolato su elementi tecnici-personali-organizzativi, il quale, per un verso si diversifichi dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi (ed al massimo lo comprenda) e, per altro verso, presenti una dimensione strutturale la cui estensione e' commisurabile alle attivita' di vigilanza e di controllo, nonche' alle modalita' ed ai tempi di attuazione relativi, secondo le prescrizioni stabilite dalla legge (13 luglio 1966, n. 615) e dal regolameto di esecuzione (d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322), tenuto conto del numero e del tipo degli stabilimenti industriali operanti nel territorio provinciale. In mancanza degli indicati elementi, devesi concludere con un giudizio di "inidoneita'" del servizio di rilevamento e di conseguente configurazione dell' elemento materiale nel delitto di omessa istituzione. Quanto all' elemento psicologico e' rilevante il dolo nella duplice componente della volonta' libera e cosciente e dell' intenzione omissiva. Nell' ambito della "previsione" (volonta' libera e cosciente) acquistano rilievo tutti quei fatti, atti, episodi, i quali, per l' importanza della loro incidenza nella specifica materia dell' inquinamento atmosferico, hanno interessato l' opinione collettiva e le autorita' pubbliche e sono stati quindi conosciuti, direttamente o indirettamente, anche dall' organo responsabile che si identifica nel presidente dell' amministrazione provinciale. Per cui, dall' acquisizione processuale delle circostanze ora indicate e dal loro raffronto con il comportamento dell' imputato, deve scaturire che il presidente della provincia, rimanendo inerte di fronte alla rilevanza pubblicistica del fenomeno inquinante (e quindi dinanzi alla sua conoscenza) abbia manifestato la volonta' libera e cosciente di omettere un atto dovuto del proprio ufficio. Nell' ambito della "volontarieta'" (intenzione) omissiva acquistano rilievo tutti quegli atti, direttamente o indirettamente rivolti all' amministrazione provinciale, provenienti dai piu' svariati organi amministrativi, e che assumono il contenuto di vere e proprie "sollecitazioni" tendenti sia a denunciare l' assoluta inadeguatezza del servizio di rilevamento in relazione alle concrete esigenze del caso, sia a provocare interventi atti alla sua idonea strutturazione, sia a segnalare la necessaria adozione ed osservanza di tutti i provvedimenti imposti dalla normativa in materia. Per cui, di fronte all' acquisizione di simili prove, discende che il comportamento inerte dell' imputato manifesta, di per se' stesso, in modo inequivoco, la consapevole omissione di un atto dovuto di ufficio.
art. 328 c.p. l. 13 luglio 1966, n. 615 d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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