| Ai fini della qualificazione sulla sussistenza o sull' inesistenza
dell' elemento materiale del delitto di omessa istituzione del
servizio di rilevamento dell' inquinamento atmosferico (art. 328 c.p.
), occorre accertare se il servizio in questione sia da ritenere
"idoneo" od "inidoneo" all' assolvimento dei compiti ed al
conseguimento degli obiettivi previsti dalla disciplina in materia.
La configurazione di idoneita' e' riscontrabile qualora il servizio
di rilevamento costituisca un organo articolato su elementi
tecnici-personali-organizzativi, il quale, per un verso si
diversifichi dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi (ed
al massimo lo comprenda) e, per altro verso, presenti una dimensione
strutturale la cui estensione e' commisurabile alle attivita' di
vigilanza e di controllo, nonche' alle modalita' ed ai tempi di
attuazione relativi, secondo le prescrizioni stabilite dalla legge
(13 luglio 1966, n. 615) e dal regolameto di esecuzione (d.p.r. 15
aprile 1971, n. 322), tenuto conto del numero e del tipo degli
stabilimenti industriali operanti nel territorio provinciale. In
mancanza degli indicati elementi, devesi concludere con un giudizio
di "inidoneita'" del servizio di rilevamento e di conseguente
configurazione dell' elemento materiale nel delitto di omessa
istituzione. Quanto all' elemento psicologico e' rilevante il dolo
nella duplice componente della volonta' libera e cosciente e dell'
intenzione omissiva. Nell' ambito della "previsione" (volonta' libera
e cosciente) acquistano rilievo tutti quei fatti, atti, episodi, i
quali, per l' importanza della loro incidenza nella specifica materia
dell' inquinamento atmosferico, hanno interessato l' opinione
collettiva e le autorita' pubbliche e sono stati quindi conosciuti,
direttamente o indirettamente, anche dall' organo responsabile che si
identifica nel presidente dell' amministrazione provinciale. Per cui,
dall' acquisizione processuale delle circostanze ora indicate e dal
loro raffronto con il comportamento dell' imputato, deve scaturire
che il presidente della provincia, rimanendo inerte di fronte alla
rilevanza pubblicistica del fenomeno inquinante (e quindi dinanzi
alla sua conoscenza) abbia manifestato la volonta' libera e cosciente
di omettere un atto dovuto del proprio ufficio. Nell' ambito della
"volontarieta'" (intenzione) omissiva acquistano rilievo tutti quegli
atti, direttamente o indirettamente rivolti all' amministrazione
provinciale, provenienti dai piu' svariati organi amministrativi, e
che assumono il contenuto di vere e proprie "sollecitazioni" tendenti
sia a denunciare l' assoluta inadeguatezza del servizio di
rilevamento in relazione alle concrete esigenze del caso, sia a
provocare interventi atti alla sua idonea strutturazione, sia a
segnalare la necessaria adozione ed osservanza di tutti i
provvedimenti imposti dalla normativa in materia. Per cui, di fronte
all' acquisizione di simili prove, discende che il comportamento
inerte dell' imputato manifesta, di per se' stesso, in modo
inequivoco, la consapevole omissione di un atto dovuto di ufficio.
| |