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147939
IDG820900334
82.09.00334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzi Giuseppe
Costituzione di parte civile del tossicodipendente nel procedimento penale in materia di stupefacenti
nota a ord. Trib. Bologna 21 luglio 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 617-624
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60321; D51414
L' A. esamina, dapprima, le ragioni, i presupposti e i limiti della costituzione di parte civile nel processo penale, soffermandosi, in particolare, sugli strumenti predisposti dal legislatore per evitare l' ammissione di domande infondate o pretestuose. Passando poi al problema specifico della legittimazione attiva del tossicodipendente, analizza la sua posizione come soggetto passivo, persona offesa o civilmente danneggiato dal reato, in relazione all' individuazione dell' oggetto giuridico dei reati in materia di stupefacenti, consistente nella tutela della salute dell' assuntore. Indica, inoltre, come tema principale per la soluzione della questione, quello costituito dalla valutazione sulla rilevanza del consenso prestato alla lesione di un diritto indisponibile, quale quello alla salute, rispetto alla sussistenza o meno di un diritto al risarcimento in capo al danneggiato. Infine, non ritiene che l' indagine, necessaria, di ordine civilistico, consenta il raggiungimento di conclusioni univoche, riflettendosi tale incertezza sul giudizio di ammissibilita' della costituzione di parte civile del tossicodipendente nel processo instaurato a carico di coloro che gli hanno ceduto sostanze stupefacenti, eventualmente anche inducendolo all' uso di queste.
art. 1227 c.c. art. 22 c.p.p. art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685
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