| L' A. esamina, dapprima, le ragioni, i presupposti e i limiti della
costituzione di parte civile nel processo penale, soffermandosi, in
particolare, sugli strumenti predisposti dal legislatore per evitare
l' ammissione di domande infondate o pretestuose. Passando poi al
problema specifico della legittimazione attiva del tossicodipendente,
analizza la sua posizione come soggetto passivo, persona offesa o
civilmente danneggiato dal reato, in relazione all' individuazione
dell' oggetto giuridico dei reati in materia di stupefacenti,
consistente nella tutela della salute dell' assuntore. Indica,
inoltre, come tema principale per la soluzione della questione,
quello costituito dalla valutazione sulla rilevanza del consenso
prestato alla lesione di un diritto indisponibile, quale quello alla
salute, rispetto alla sussistenza o meno di un diritto al
risarcimento in capo al danneggiato. Infine, non ritiene che l'
indagine, necessaria, di ordine civilistico, consenta il
raggiungimento di conclusioni univoche, riflettendosi tale incertezza
sul giudizio di ammissibilita' della costituzione di parte civile del
tossicodipendente nel processo instaurato a carico di coloro che gli
hanno ceduto sostanze stupefacenti, eventualmente anche inducendolo
all' uso di queste.
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