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147940
IDG820900335
82.09.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Effetto limitatamente devolutivo dell' appello e l' art. 152 comma primo c.p.p.
nota a Trib. Ravenna 23 aprile 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 632-634
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6330; D6341; D60414
Esaminando il problema del rapporto tra il comma 1 dell' art. 515 c.p.p. ed il primo dell' art. 152 c.p.p., puo' affermarsi che la tesi della inderogabilita' del principio "tantum devolutum quantum appellatum" e' superata, ma occorre stabilire quale estensione dare al principio secondo il quale il giudice dell' impugnazione deve, anche in mancanza di uno specifico motivo, dichiarare una causa di non procedibilita' o di non imputabilita'. Non puo' condividersi l' opinione secondo la quale il suddetto giudice puo', per applicare l' art. 152 c.p.p., sottoporre a riesame anche punti non investiti dai motivi e, per pervenire ad una corretta soluzione, occorre far leva su due considerazioni: 1) Fondamento dommatico della regola dell' effetto limitatamente devolutivo e' il principio della sufficienza di ogni provvedimento decisorio giudiziale ad applicare il diritto al caso concreto (onde la possibilita' di limitare il potere di cognizione del giudice dell' impugnazione ai punti di un dispositivo frazionabile). 2) I poteri del suddetto giudice non sono soltanto quelli collegati ai motivi perche' a detto giudice spettano poteri autonomi ed originari tra i quali anche quello di cui all' art. 152 c.p.p.. Consegue che il potere-dovere di declaratoria di determinate cause di non procedibilita' o di non punibilita', anche se indipendente dai motivi, va esercitato nell' ambito della competenza funzionale da tali motivi fissata e, cioe', o allo stato degli atti o nel normale svolgersi del controllo consentito dai motivi. Il principio vale anche relativamente alla qualificazione giuridica del fatto ne' i sostenitori della tesi contraria hanno addotto alcun serio motivo per dimostrare che il punto relativo alla qualificazione giuridica di fatto deve avere un trattamento diverso da quello che riceve un qualsiasi altro punto; d' altronde "non sempre l' ultimo che pronuncia la sentenza e' quello che giudica meglio" (Ulpiano).
art. 152 c.p.p. art. 515 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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