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147942
IDG820900341
82.09.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fama' Fortunato
Liberta' di associazione e divieto di segretezza nella Costituzione e nel T.U. leggi di P.S.
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 4, pag. 741-750
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04015; D187; D543
La legittimita' degli artt. 209-212 Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza, riferita all' art. 18 Cost., si atteggia in modo diverso secondo che sia stata accertata la segretezza delle associazioni. L' art. 209, che impone l' obbligo penalmente sanzionato di comunicare all' autorita' di Pubblica Sicurezza le notizie e gli atti di queste, e' legittimo perche' consente il coordinamento col precetto costituzionale ed ha riguardo all' ordine e sicurezza pubblica, quali fondamento e limite della richiesta della Pubblica Sicurezza. L' art. 212, laddove fa carico ai pubblici dipendenti, pena misure disciplinari, di comunicare al Ministro o Prefetto l' appartenenza ad organismi di ogni specie, anche leciti, e' di dubbia costituzionalita' in quanto l' obbligo, svincolato da motivi di ordine o sicurezza pubblica, puo' essere ragione di discriminazioni; appare, invece, legittimo allorche' sia stata accertata la segretezza dell' organismo, perche' l' interesse dello Stato all' imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) giustifica sia l' obbligo stesso e le conseguenti misure disciplinari (commi 2 e 3) sia la destituzione dei dipendenti iscritti all' ente segreto (comma 1). L' art. 211 viola la liberta' di associazione senza autorizzazione; tuttavia l' esigenza del controllo dei fini degli organismi internazionali consente di estendere ad essi la disciplina dettata, per motivi di ordine pubblico o sicurezza, dall' art. 209 prima parte. Il Testo Unico del 1931, salvo i reati dell' art. 209, ha inteso comminare mere sanzioni disciplinari, come nell' art. 212. In mancanza di precetto penale, non desumibile per implicito o dall' art. 18 Cost., l' art. 17 Testo Unico non e' applicabile, onde la creazione di organismi segreti e l' appartenenza ad essi sono fatti penalmente irrilevanti, a meno che configurino, di per se', ipotesi criminose previste dal codice penale.
art. 18 Cost. art. 210 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 97 Cost. art. 209 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 211 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 212 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
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