| La legittimita' degli artt. 209-212 Testo Unico leggi Pubblica
Sicurezza, riferita all' art. 18 Cost., si atteggia in modo diverso
secondo che sia stata accertata la segretezza delle associazioni. L'
art. 209, che impone l' obbligo penalmente sanzionato di comunicare
all' autorita' di Pubblica Sicurezza le notizie e gli atti di queste,
e' legittimo perche' consente il coordinamento col precetto
costituzionale ed ha riguardo all' ordine e sicurezza pubblica, quali
fondamento e limite della richiesta della Pubblica Sicurezza. L' art.
212, laddove fa carico ai pubblici dipendenti, pena misure
disciplinari, di comunicare al Ministro o Prefetto l' appartenenza ad
organismi di ogni specie, anche leciti, e' di dubbia
costituzionalita' in quanto l' obbligo, svincolato da motivi di
ordine o sicurezza pubblica, puo' essere ragione di discriminazioni;
appare, invece, legittimo allorche' sia stata accertata la segretezza
dell' organismo, perche' l' interesse dello Stato all' imparzialita'
e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)
giustifica sia l' obbligo stesso e le conseguenti misure disciplinari
(commi 2 e 3) sia la destituzione dei dipendenti iscritti all' ente
segreto (comma 1). L' art. 211 viola la liberta' di associazione
senza autorizzazione; tuttavia l' esigenza del controllo dei fini
degli organismi internazionali consente di estendere ad essi la
disciplina dettata, per motivi di ordine pubblico o sicurezza, dall'
art. 209 prima parte. Il Testo Unico del 1931, salvo i reati dell'
art. 209, ha inteso comminare mere sanzioni disciplinari, come nell'
art. 212. In mancanza di precetto penale, non desumibile per
implicito o dall' art. 18 Cost., l' art. 17 Testo Unico non e'
applicabile, onde la creazione di organismi segreti e l' appartenenza
ad essi sono fatti penalmente irrilevanti, a meno che configurino, di
per se', ipotesi criminose previste dal codice penale.
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