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| IDG821200614 | |
| 82.12.00614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ceniccola Raffaele
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| Le TV private all' esame del TAR, della Cassazione e della Corte
Costituzionale
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| nota a TAR TO 29 gennaio 1981, n. 53
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 195-197
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18323
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| L' A., in armonia con l' annotata decisione e in contrasto con l'
orientamento espresso dalle Sez. Un. della Cassazione nella sentenza
1 ottobre 1980, n. 536, sostiene che, a seguito della decisione della
Corte Costituzionale 28 luglio 1976, n. 202 e fino a quando il
legislatore non provvedera' ad emettere la richiesta disciplina
normativa, le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale
non sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa. La tesi
si incentra essenzialmente sulla considerazione che, alla luce della
funzione istituzionale dei giudici della Consulta, deve ritenersi
immediatamente operante e vincolante solo il contenuto precettistico
della decisione n. 202 che attiene all' apertura ai privati del
servizio radiotelevisivo a carattere locale essendo stata esclusa la
legittimita' costituzionale dell' esercizio di detta attivita' in
regime di monopolio statale, mentre la determinazione relativa all'
obbligo della autorizzazione ha natura programmatica e diverra'
operante soltanto a seguito di intervento del legislatore. L' A.
esprime anche qualche perplessita' in ordine alla decisione della
Corte costituzionale 21 luglio 1981, n. 148, che, seppur con
motivazione parzialmente diversa, ha ribadito la legittimita' del
monopolio pubblico delle trasmissioni via etere a carattere
nazionale, gia' affermata in precedenti pronunce.
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| C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202
C. Cost. 21 luglio 1981, n. 148
Cass. sez. un. civ. 1 ottobre 1980, n. 5336
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