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147943
IDG821200614
82.12.00614 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ceniccola Raffaele
Le TV private all' esame del TAR, della Cassazione e della Corte Costituzionale
nota a TAR TO 29 gennaio 1981, n. 53
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 195-197
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323
L' A., in armonia con l' annotata decisione e in contrasto con l' orientamento espresso dalle Sez. Un. della Cassazione nella sentenza 1 ottobre 1980, n. 536, sostiene che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale 28 luglio 1976, n. 202 e fino a quando il legislatore non provvedera' ad emettere la richiesta disciplina normativa, le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale non sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa. La tesi si incentra essenzialmente sulla considerazione che, alla luce della funzione istituzionale dei giudici della Consulta, deve ritenersi immediatamente operante e vincolante solo il contenuto precettistico della decisione n. 202 che attiene all' apertura ai privati del servizio radiotelevisivo a carattere locale essendo stata esclusa la legittimita' costituzionale dell' esercizio di detta attivita' in regime di monopolio statale, mentre la determinazione relativa all' obbligo della autorizzazione ha natura programmatica e diverra' operante soltanto a seguito di intervento del legislatore. L' A. esprime anche qualche perplessita' in ordine alla decisione della Corte costituzionale 21 luglio 1981, n. 148, che, seppur con motivazione parzialmente diversa, ha ribadito la legittimita' del monopolio pubblico delle trasmissioni via etere a carattere nazionale, gia' affermata in precedenti pronunce.
C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202 C. Cost. 21 luglio 1981, n. 148 Cass. sez. un. civ. 1 ottobre 1980, n. 5336
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