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147945
IDG821200616
82.12.00616 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caiafa Antonio
Su un possibile conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato per un rilievo ispettivo a giudice fallimentare
nota a Trib. Roma 15 giugno 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 700-703
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31351
L' art. 25 della l. fall. conferisce al Giudice Delegato il potere di liquidare il compenso dovuto agli incaricati per l' opera prestata a favore del fallimento. Il provvedimento emesso con decreto siccome diretto a determinare il rapporto fra l' amministrazione ed il collaboratore stesso ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio e non gia' quella di atto di volontaria giurisdizione. Si sostiene conseguentemente che il Giudice nell' esercizio dell' attivita' giurisdizionale in quanto soggetto esclusivamente alla legge non puo' essere vincolato o condizionato da interpretazioni o direttive nell' ambito della attivita' di verifica dagli ispettori ministeriali svolta ai sensi dell' art. 9 legge 12 agosto 1962, n. 1311. L' ingerenza degli organi ispettivi conclusasi attraverso l' espressione di valutazione giustifica dunque la rimessione alla Corte Costituzionale degli atti per la risoluzione del conflitto insorto.
art. 25 l. fall. art. 9 l. 12 agosto 1962, n. 1311
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