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| IDG821200616 | |
| 82.12.00616 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caiafa Antonio
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| Su un possibile conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato
per un rilievo ispettivo a giudice fallimentare
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| nota a Trib. Roma 15 giugno 1981
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 700-703
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31351
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| L' art. 25 della l. fall. conferisce al Giudice Delegato il potere di
liquidare il compenso dovuto agli incaricati per l' opera prestata a
favore del fallimento. Il provvedimento emesso con decreto siccome
diretto a determinare il rapporto fra l' amministrazione ed il
collaboratore stesso ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio
e non gia' quella di atto di volontaria giurisdizione. Si sostiene
conseguentemente che il Giudice nell' esercizio dell' attivita'
giurisdizionale in quanto soggetto esclusivamente alla legge non puo'
essere vincolato o condizionato da interpretazioni o direttive nell'
ambito della attivita' di verifica dagli ispettori ministeriali
svolta ai sensi dell' art. 9 legge 12 agosto 1962, n. 1311. L'
ingerenza degli organi ispettivi conclusasi attraverso l' espressione
di valutazione giustifica dunque la rimessione alla Corte
Costituzionale degli atti per la risoluzione del conflitto insorto.
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| art. 25 l. fall.
art. 9 l. 12 agosto 1962, n. 1311
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