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147948
IDG821200620
82.12.00620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schiavello Luigi
Il nucleo storico del processo contabile
Riv. trim. dir. pubbl., (1981), fasc. 4, pag. 1192-1247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18903; D1406
Si premette che non si possono definire in modo aprioristico i caratteri del processo contabile, ma si deve tentarne una ricostruzione storica e dogmatica partendo dal nucleo storico sul quale si sono successivamente innestati e sviluppati i vari tipi di procedimenti che storicamente hanno formato l' attuale ambito della giurisdizione contabile. Si rileva che il processo contabile, nel suo nucleo storico, appariva in primo luogo come un procedimento dichiarativo (di valore notiziale) in funzione di controllo: il che si desume, fra l' altro, dalla mancanza dell' effetto preclusivo del giudicato e dalla instabilita' di effetti (stranamente dottrina e giurisprudenza hanno sempre parlato di "giudicato"). In questo procedimento dichiarativo e di controllo - che aveva per oggetto quella parte della gestione formalizzata rappresentata dal rendiconto - si inseriva automaticamente la cognizione del rapporto sostanziale, ma secondo la logica e i limiti della cognitio summaria (tramandata dal diritto intermedio). La cognizione, percio', era inserita in un procedimento di tipo oggettivo e si verificava un fenomeno di devoluzione, conformazione ed astrazione del rapporto sostanziale (gestorio): il che comportava la rarefazione della fattispecie genetica della responsabilita' contabile. Malgrado il carattere sommario della cognizione - e in coerenza con il carattere oggettivo del procedimento - il processo contabile appare un processo spiccatamente inquisitorio (specialmente con l' "opposizione contabile" e piu' ancora con le "osservazioni" della Corte che, peraltro, tendono a trasformare in plenaria la cognizione): nel triplice aspetto di processo di inquisizione, inquisitorio e con sistema di istruzione inquisitoria. Il carattere inquisitorio (nonche' l' instabilita' di effetti) favorivano l' allargamento soggettivo ed oggettivo della cognizione processuale secondo il meccanismo della connessione. Carattere inquisitorio e mancanza di giudicato consentivano, pure, l' esplicarsi dei "giudizi speciali" - prima e dopo il giudizio di conto - come giudizio a cognizione e pronuncia parziale, cioe' su singoli rapporti giuridici relativi alla gestione finanziaria-contabile. I giudizi speciali (specialmente ad istanza del Pubblico Ministero) rappresentavano l' antecedente degli attuali "giudizi di responsabilita'". Ma questi si configurano in modo autonomo dal giudizio di conto perche' possono riguardare fatti illeciti per nulla collegati con i fatti di gestione finanziaria-contabile "cosiddetta responsabilita' amministrativa). Tuttavia, questa nuova figura processuale, pur in presenza di differenze strutturali e funzionali, ha recepito caratteri propri dell' originario processo contabile e specialmente il carattere inquisitorio. In tempi piu' recenti, la giurisdizione contabile viene a rompere il collegamento non soltanto con la finanza statale, ma anche con la finanza pubblica: si assume di tutelare "interessi diffusi"; cosicche' si e' fuori dall' area del danno risarcibile a favore di una figura soggettiva determinata e si tende nella logica della giurisdizione repressiva (o punitiva?): si assiste ad una vera metamorfosi.
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