| Si premette che non si possono definire in modo aprioristico i
caratteri del processo contabile, ma si deve tentarne una
ricostruzione storica e dogmatica partendo dal nucleo storico sul
quale si sono successivamente innestati e sviluppati i vari tipi di
procedimenti che storicamente hanno formato l' attuale ambito della
giurisdizione contabile. Si rileva che il processo contabile, nel suo
nucleo storico, appariva in primo luogo come un procedimento
dichiarativo (di valore notiziale) in funzione di controllo: il che
si desume, fra l' altro, dalla mancanza dell' effetto preclusivo del
giudicato e dalla instabilita' di effetti (stranamente dottrina e
giurisprudenza hanno sempre parlato di "giudicato"). In questo
procedimento dichiarativo e di controllo - che aveva per oggetto
quella parte della gestione formalizzata rappresentata dal rendiconto
- si inseriva automaticamente la cognizione del rapporto sostanziale,
ma secondo la logica e i limiti della cognitio summaria (tramandata
dal diritto intermedio). La cognizione, percio', era inserita in un
procedimento di tipo oggettivo e si verificava un fenomeno di
devoluzione, conformazione ed astrazione del rapporto sostanziale
(gestorio): il che comportava la rarefazione della fattispecie
genetica della responsabilita' contabile. Malgrado il carattere
sommario della cognizione - e in coerenza con il carattere oggettivo
del procedimento - il processo contabile appare un processo
spiccatamente inquisitorio (specialmente con l' "opposizione
contabile" e piu' ancora con le "osservazioni" della Corte che,
peraltro, tendono a trasformare in plenaria la cognizione): nel
triplice aspetto di processo di inquisizione, inquisitorio e con
sistema di istruzione inquisitoria. Il carattere inquisitorio
(nonche' l' instabilita' di effetti) favorivano l' allargamento
soggettivo ed oggettivo della cognizione processuale secondo il
meccanismo della connessione. Carattere inquisitorio e mancanza di
giudicato consentivano, pure, l' esplicarsi dei "giudizi speciali" -
prima e dopo il giudizio di conto - come giudizio a cognizione e
pronuncia parziale, cioe' su singoli rapporti giuridici relativi alla
gestione finanziaria-contabile. I giudizi speciali (specialmente ad
istanza del Pubblico Ministero) rappresentavano l' antecedente degli
attuali "giudizi di responsabilita'". Ma questi si configurano in
modo autonomo dal giudizio di conto perche' possono riguardare fatti
illeciti per nulla collegati con i fatti di gestione
finanziaria-contabile "cosiddetta responsabilita' amministrativa).
Tuttavia, questa nuova figura processuale, pur in presenza di
differenze strutturali e funzionali, ha recepito caratteri propri
dell' originario processo contabile e specialmente il carattere
inquisitorio. In tempi piu' recenti, la giurisdizione contabile viene
a rompere il collegamento non soltanto con la finanza statale, ma
anche con la finanza pubblica: si assume di tutelare "interessi
diffusi"; cosicche' si e' fuori dall' area del danno risarcibile a
favore di una figura soggettiva determinata e si tende nella logica
della giurisdizione repressiva (o punitiva?): si assiste ad una vera
metamorfosi.
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