| In correlazione con il suo soggetto, ch' e' l' esercizio del potere
amministrativo, ci sono, nella sentenza amministrativa, due aspetti,
due facce: una, l' annullamento, rivolta al passato, vale a dire all'
esternazione gia' avvenuta di tale potere riguardo alla situazione
considerata; l' altra rivolta al futuro, cioe' alla possibile,
immanente "riedizione" di tale potere per l' ulteriore modulazione
della situazione stessa. Ma si tratta di un effetto della sentenza
amministrativa o di un vincolo di fatto? Sta qui il nodo del
problema. Impraticabile e', ad avviso dell' A., la via che riduce il
giudizio di ottemperanza a un processo esecutivo; inadeguata, per
altro verso, e' la riconduzione degli effetti ricostruttivi della
sentenza amministrativa alla nozione di preclusione. L' errore sta,
secondo l' A., nell' aver cercato di ricalcare gli effetti della
sentenza amministrativa su quelli del giudicato. La definizione
conclusiva dell' assetto di interessi in contestazione non si ritrova
nella sentenza che chiude la fase del giudizio di legittimita',
bensi' in esito al giudizio di ottemperanza. Cio' non significa che
finche' il giudizio di ottemperanza non si conclude l'
Amministrazione non sia vincolata. All' opposto, tra la sentenza
amministrativa e l' ulteriore attivita' (vuoi dell' Amministrazione,
vuoi, in sostituzione di questa, del giudice dell' ottemperanza) che
a quella si ricollega, intercorre un nesso di derivazione che, pur
non essendo di diretta conseguenzialita', e' tuttavia un nesso di
coerenza, il quale espone prima e sottopone poi tale attivita' al
controllo concomitante e intrinseco del giudice amministrativo,
investendo tutto il tratto di azione da considerare affinche' la
finalita' assegnata sia in effetti perseguita. Il giudizio di
ottemperanza si pone quindi come la prosecuzione del precedente
giudizio, dando luogo a un "giudicato a formazione successiva".
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