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147949
IDG821200621
82.12.00621 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calabro' Corrado
L' ottemperanza come "prosecuzione" del giudizio amministrativo
Riv. trim. dir. pubbl., (1981), fasc. 4, pag. 1167-1191
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15307; D15316
In correlazione con il suo soggetto, ch' e' l' esercizio del potere amministrativo, ci sono, nella sentenza amministrativa, due aspetti, due facce: una, l' annullamento, rivolta al passato, vale a dire all' esternazione gia' avvenuta di tale potere riguardo alla situazione considerata; l' altra rivolta al futuro, cioe' alla possibile, immanente "riedizione" di tale potere per l' ulteriore modulazione della situazione stessa. Ma si tratta di un effetto della sentenza amministrativa o di un vincolo di fatto? Sta qui il nodo del problema. Impraticabile e', ad avviso dell' A., la via che riduce il giudizio di ottemperanza a un processo esecutivo; inadeguata, per altro verso, e' la riconduzione degli effetti ricostruttivi della sentenza amministrativa alla nozione di preclusione. L' errore sta, secondo l' A., nell' aver cercato di ricalcare gli effetti della sentenza amministrativa su quelli del giudicato. La definizione conclusiva dell' assetto di interessi in contestazione non si ritrova nella sentenza che chiude la fase del giudizio di legittimita', bensi' in esito al giudizio di ottemperanza. Cio' non significa che finche' il giudizio di ottemperanza non si conclude l' Amministrazione non sia vincolata. All' opposto, tra la sentenza amministrativa e l' ulteriore attivita' (vuoi dell' Amministrazione, vuoi, in sostituzione di questa, del giudice dell' ottemperanza) che a quella si ricollega, intercorre un nesso di derivazione che, pur non essendo di diretta conseguenzialita', e' tuttavia un nesso di coerenza, il quale espone prima e sottopone poi tale attivita' al controllo concomitante e intrinseco del giudice amministrativo, investendo tutto il tratto di azione da considerare affinche' la finalita' assegnata sia in effetti perseguita. Il giudizio di ottemperanza si pone quindi come la prosecuzione del precedente giudizio, dando luogo a un "giudicato a formazione successiva".
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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