| L' A., prima di passare ad esaminare quali siano il ruolo e le
funzioni della Banca d' Italia nell' ambito della costituzione
economica, affronta il problema di quale possa essere la collocazione
della Banca centrale nell' ambito degli istituti desumibili dalla
Costituzione formale. Benche' in essa manchi un riferimento espresso
alla Banca d' Italia, secondo l' A., deve ritenersi che sia l' art.
47 a riguardarla indirettamente, non potendo la tutela del risparmio,
in quanto tale, non comportare la difesa dell' elemento in cui si
traduce la liquidita', di cui al rapporto risparmio-credito, la
moneta. Interpretazione che appare conf erita anche da altre norme
costituzionali.L' A. passa a considerare quale rapporto ci sia fra l'
art. 47 l' art. 41 della Costituzione, giungendo a ritenere che l'
art. 47 sia prius rispetto all' art. 41, perche' disciplina uno dei
fattori, l' equilibrio economico-generale, antecendente e
condizionante il fenomeno regolato dall' art. 41. Una volta stabilito
il rilievo costituzionale del credito e del risparmio, l' A. ritiene
che il soggetto ricompreso nel termine "Repubblica" sia da
individuare nella Banca centrale, alla quale deve essere riconosciuta
la natura di organo costituzionale. Nell' ulteriore sviluppo del
lavoro viene presa in esame la disciplina della Banca d' Italia e i
rapporti con gli organi di governo, ed i principali settori in cui la
Banca centrale partecipa alla determinazione dello indirizzo
politico, sottolineando come quello del credito agevolato rappresenti
un elemento di perturbazione rispetto all' esercizio dei poteri ad
essa spettanti. L' A. prospetta infine le possibili soluzioni dei
conflitti tra la Banca centrale e gli altri organi costituzionali che
concorrono alla determinazione dell' equilibrio economico generale.
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