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| IDG821000001 | |
| 82.10.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Perulli Antonio
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| Il ricorso all' autorita' giudiziaria nel nuovo e nel precedente
contenzioso tributario. Se si debba farlo precedere, necessariamente,
da quello alle commissioni tributarie o se si debba considerarlo una
pura e semplice alternativa a quest' ultimo
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| Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 9, pt. 2, pag. 1361-1371
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2172; D2171
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| L' A. osserva che dall' art. 40 del decreto n. 636 del 1972 si desume
che nel nuovo sistema del contenzioso tributario si considera
prioritario rispetto all' azione giudiziaria il ricorso alle
commissioni tributarie e che solo contro la decisione della
commissione di II grado si puo' fare ricorso alla Corte di Appello,
decorso il termine per ricorrere alla Commissione centrale. Inoltre
il ricorso alla corte d' appello implica rinuncia tacita al ricorso
alla Commissione centrale, mentre se viene proposto ricorso a quest'
ultima non si puo' esperire ricorso alla Corte d' Appello
(improponibile peraltro sia contro la decisione della commissione di
I grado sia contro quella della Commissione centrale). Contro la
decisione della Commissione centrale si puo' proporre solo il ricorso
in Cassazione, che deve ritenersi esperibile anche avverso la
sentenza della Corte d' Appello (onde evitare il sospetto di
illegittimita' costituzionale del decreto sul contenzioso per aver
previsto un solo grado di giudizio davanti all' autorita'
giudiziaria). A differenza del sistema contenzioso previgente, la
normativa attuale vale sia per le imposte dirette sia per le tasse ed
imposte indirette sugli affari. Da un esame comparato della
precedente normativa e di quella vigente l' A. desume che, mentre
prima era consentita la consistenza dell' azione giudiziaria
ordinaria con il ricorso alle commissioni tributarie, con prevalenza
della prima, nel nuovo contenzioso tributario viene data priorita' al
procedimento davanti alle commissioni tributarie e l' azione davanti
all' autorita' giudiziaria e' limitata al solo caso in cui contro la
decisione della commissione di II grado non si sia proposto
tempestivamente ricorso alla Commissione centrale. La prevalenza
accordata al procedimento davanti alle commissioni tributarie, organi
giurisdizionali, risponde ad una determinata logica, essendo stati
tali organi creati appunto per la risoluzione delle numerose
questioni cui ha dato e da' luogo la vasta materia dell' imposizione
tributaria. Anche presso gli organi dell' autorita' giudiziaria
ordinaria vi sono peraltro sezioni specializzate e solo a tali organi
vengono devolute le relative controversie, essendo precluso, per
motivi di competenza funzionale, devolverle agli organi ordinari.
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| art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 360 c.p.c.
art. 22 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639
art. 29 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639
art. 146 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
art. 94 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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