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147955
IDG821000001
82.10.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perulli Antonio
Il ricorso all' autorita' giudiziaria nel nuovo e nel precedente contenzioso tributario. Se si debba farlo precedere, necessariamente, da quello alle commissioni tributarie o se si debba considerarlo una pura e semplice alternativa a quest' ultimo
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 9, pt. 2, pag. 1361-1371
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2172; D2171
L' A. osserva che dall' art. 40 del decreto n. 636 del 1972 si desume che nel nuovo sistema del contenzioso tributario si considera prioritario rispetto all' azione giudiziaria il ricorso alle commissioni tributarie e che solo contro la decisione della commissione di II grado si puo' fare ricorso alla Corte di Appello, decorso il termine per ricorrere alla Commissione centrale. Inoltre il ricorso alla corte d' appello implica rinuncia tacita al ricorso alla Commissione centrale, mentre se viene proposto ricorso a quest' ultima non si puo' esperire ricorso alla Corte d' Appello (improponibile peraltro sia contro la decisione della commissione di I grado sia contro quella della Commissione centrale). Contro la decisione della Commissione centrale si puo' proporre solo il ricorso in Cassazione, che deve ritenersi esperibile anche avverso la sentenza della Corte d' Appello (onde evitare il sospetto di illegittimita' costituzionale del decreto sul contenzioso per aver previsto un solo grado di giudizio davanti all' autorita' giudiziaria). A differenza del sistema contenzioso previgente, la normativa attuale vale sia per le imposte dirette sia per le tasse ed imposte indirette sugli affari. Da un esame comparato della precedente normativa e di quella vigente l' A. desume che, mentre prima era consentita la consistenza dell' azione giudiziaria ordinaria con il ricorso alle commissioni tributarie, con prevalenza della prima, nel nuovo contenzioso tributario viene data priorita' al procedimento davanti alle commissioni tributarie e l' azione davanti all' autorita' giudiziaria e' limitata al solo caso in cui contro la decisione della commissione di II grado non si sia proposto tempestivamente ricorso alla Commissione centrale. La prevalenza accordata al procedimento davanti alle commissioni tributarie, organi giurisdizionali, risponde ad una determinata logica, essendo stati tali organi creati appunto per la risoluzione delle numerose questioni cui ha dato e da' luogo la vasta materia dell' imposizione tributaria. Anche presso gli organi dell' autorita' giudiziaria ordinaria vi sono peraltro sezioni specializzate e solo a tali organi vengono devolute le relative controversie, essendo precluso, per motivi di competenza funzionale, devolverle agli organi ordinari.
art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 360 c.p.c. art. 22 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 art. 29 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 art. 146 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 94 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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