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147960
IDG821000006
82.10.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Eduardo
Presupposti e limiti di derogabilita' del segreto bancario nell' accertamento delle imposte sul reddito
nota a comm. I grado Venezia sez. IX 24 aprile 1980 n. 135
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 10, pt. 2, pag. 1534-1536
D2154; D1812
Commentando la tesi giurisprudenziale che, in tema di rapporti tra segreto bancario ed indagini di polizia a fini extra-tributari, ha affermato l' inutilizzabilita' da parte dell' ufficio tributario di dati che, coperti da segreto bancario, siano ad esso pervenuti per via diversa da quella prevista dall' art. 35 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento, l' A. concorda circa la necessita' dei presupposti sostanziali e procedimentali legislativamente previsti per la richiesta di notizia da parte degli uffici tributari in deroga al segreto bancario, mentre dissente circa il riferimento dell' utilizzabilita' di tali notizie all' esclusivo previo esperimento delle procedure stabilite dal citato art. 35. Sottolineata l' evoluzione del segreto bancario in senso marcatamente pubblicistico e ricordato che la normativa tributaria individua un triplice ordine di situazioni in cui esso non trova protezione nei confronti del Fisco (che peraltro solo attraverso una speciale e complessa procedura puo' pervenire all' acquisizione della copia dei conti intrattenuti con il contribuente dagli istituti di credito e dall' amministrazione postale, l' A. sostiene che la norma tributaria che consente all' ufficio accertatore di chiedere notizie coperte dal segreto bancario in presenza di presupposti da essa stabiliti non limita, al di fuori dell' ambito della sua applicazione, l' utilizzabilita' delle predette notizie comunicate all' ufficio stesso da altri organi dello Stato che le abbiano acquisite in forza delle proprie facolta' derogatrici del segreto stesso. Contrasterebbe con ogni principio giuridico il ritenere che l' ufficio tributario, venuto in possesso di notizie rilevanti ai fini dell' accertamento al di fuori delle ipotesi nelle quali avrebbe potuto avvalersi della procedura prevista dal citato art. 35, non potesse utilizzare le notizie ricevute.
art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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