| 147960 | |
| IDG821000006 | |
| 82.10.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Grasso Eduardo
| |
| Presupposti e limiti di derogabilita' del segreto bancario nell'
accertamento delle imposte sul reddito
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a comm. I grado Venezia sez. IX 24 aprile 1980 n. 135
| |
| Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 10, pt. 2, pag. 1534-1536
| |
| | |
| D2154; D1812
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Commentando la tesi giurisprudenziale che, in tema di rapporti tra
segreto bancario ed indagini di polizia a fini extra-tributari, ha
affermato l' inutilizzabilita' da parte dell' ufficio tributario di
dati che, coperti da segreto bancario, siano ad esso pervenuti per
via diversa da quella prevista dall' art. 35 del decreto n. 600 del
1973 sull' accertamento, l' A. concorda circa la necessita' dei
presupposti sostanziali e procedimentali legislativamente previsti
per la richiesta di notizia da parte degli uffici tributari in deroga
al segreto bancario, mentre dissente circa il riferimento dell'
utilizzabilita' di tali notizie all' esclusivo previo esperimento
delle procedure stabilite dal citato art. 35. Sottolineata l'
evoluzione del segreto bancario in senso marcatamente pubblicistico e
ricordato che la normativa tributaria individua un triplice ordine di
situazioni in cui esso non trova protezione nei confronti del Fisco
(che peraltro solo attraverso una speciale e complessa procedura puo'
pervenire all' acquisizione della copia dei conti intrattenuti con il
contribuente dagli istituti di credito e dall' amministrazione
postale, l' A. sostiene che la norma tributaria che consente all'
ufficio accertatore di chiedere notizie coperte dal segreto bancario
in presenza di presupposti da essa stabiliti non limita, al di fuori
dell' ambito della sua applicazione, l' utilizzabilita' delle
predette notizie comunicate all' ufficio stesso da altri organi dello
Stato che le abbiano acquisite in forza delle proprie facolta'
derogatrici del segreto stesso. Contrasterebbe con ogni principio
giuridico il ritenere che l' ufficio tributario, venuto in possesso
di notizie rilevanti ai fini dell' accertamento al di fuori delle
ipotesi nelle quali avrebbe potuto avvalersi della procedura prevista
dal citato art. 35, non potesse utilizzare le notizie ricevute.
| |
| art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971 n. 825
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |