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147962
IDG821000008
82.10.00008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Giuseppe
Usufrutto ed accessioni
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 11, pt. 2, pag. 1683-1694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3045; D23104; D23103; D304122
L' A. esamina i problemi relativi alle modalita' di determinazione del valore dell' immobile in piena proprieta' e gia' gravato da usufrutto, al momento della riunione dell' usufrutto alla nuda proprieta', e quelli relativi all' estensione o meno dell' usufrutto alle accessioni che sul suolo si siano verificate e realizzate ad opera del proprietario. Ricordata la normativa civilistica previgente e vigente in materia, l' A. ritiene che nel caso di complesso edilizio industriale costruito dal nudo proprietario sul suolo proprio (con l' assenso dell' usufruttuario) nessun diritto si acquisti da parte dell' usufruttuario che, quale titolare di un diritto di usufrutto che si estingue per la radicale trasformazione della cosa, avra' diritto di avere soddisfacimento in modo equivalente concordato con il nudo proprietario. Stipulato il contratto di acquisto dell' usufrutto da parte del nudo proprietario e verificatosi il consolidamento dell' usufrutto, la riunione dell' usufrutto alla nuda proprieta' a titolo oneroso viene denunciata all' ufficio del registro che ha a suo tempo sottoposto a registrazione l' atto di vendita della nuda proprieta', con applicazione dell' imposta di registro sulla differenza tra il prezzo tassato al tempo dell' alienazione ed il valore d ella piena proprieta' al momento della riunione. Il valore della piena proprieta' al momento della riunione va accertato peraltro in relazione alla consistenza del cespite a quel tempo esistente e non in relazione alla maggiore consistenza raggiunta da quel cespite grazie all' impegno innovativo profuso dall' acquirente della nuda proprieta' (il quale, nonostante l' esborso di capitali sopportato per una migliore valorizzazione del bene, sarebbe costretto a pagare un' imposta sui miglioramenti procurati al cespite a sue spese).
art. 983 c.c. art. 985 c.c. art. 934 c.c. art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 47 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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