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147963
IDG821000009
82.10.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
La tassazone dei redditi familiari
nota a ord. comm. I grado Roma 26 aprile 1980
Comm. trib. centr., an. 12 (1980), fasc. 11, pt. 2, pag. 1699-1702
D200; D202; D23060; D23063; D0410
Premesso che finora le esigenze del dissestato bilancio statale non hanno consentito le inevitabili diminuzioni di entrate derivanti da un temperamento del vigente sistema di imposizione dei redditi familiari, l' A. riferisce che l' ordinanza in rassegna, precisato che la capacita' contributiva rilevante ai fini dell' IRPEF sarebbe da individuare nel possesso e non gia' nella produzione del reddito, ha ravvisato nella normativa riguardante la tassazione dei redditi familiari profili di contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e capacita' contributiva, nonche' di tutela della famiglia e dell' unita' familiare. Nell' ordinanza si sostiene che la donna non lavoratrice e gli altri familiari sprovvisti di reddito partecipano al possesso dei redditi della famiglia, pur non concorrendo alla loro produzione, e pertanto l' imposta relativa al reddito del capofamiglia dovrebbe essere ripartita tra i congiunti che dispongono "pro quota" del reddito, con conseguente attenuazione della progressivita' del tributo personale. Pur condividendo in linea di principio le argomentazioni dell' ordinanza, l' A. ritiene che la soluzione additata potrebbe portare, nelle estreme conseguenze, alla reintroduzione -sia pure indiretta ed inconsapevole- dell' "imposta sul celibato", causa di discriminazioni gravi ed intollerabili almeno quanto quelle conseguenti al "cumulo" dei redditi. L' A. auspica un intervento del legislatore inteso a dare al sistema tributario un assetto di maggiore equita' e migliore giustizia fiscale.
art. 4 lett. C d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 527 art. 3 Cost. art. 53 Cost. art. 29 Cost. art. 30 Cost. art. 31 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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