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147971
IDG821000032
82.10.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
L' INVIM sui trasferimenti di fabbricati non ultimati
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 2, pag. 89-92
D24053; D24050
L' A. riferisce che la Commissione tributaria di I grado di Lanciano, con decisione n. 44 del 1980 in tema di applicazione dell' INVIM ad un trasferimento di area edificatoria con sovrastante fabbricato in corso di costruzione al momento dell' alienazione, ha ritenuto che come valore finale debba assumersi quello riferito all' area al momento dell' inizio della costruzione e non quello afferente il valore delle strutture del fabbricato non ancora ultimato. Il comma 6 dell' art. 6 del decreto sull' INVIM e' stato cosi' applicato con estensione analogica, in modo pero' mutilato, prendendo a base il solo criterio riferito all' area e senza tener conto dell' incremento che risulterebbe normalmente per il fabbricato, dalla data di ultimazione a quello della vendita: si e' voluto estendere il particolare trattamento d' imposizione previsto per il caso di utilizzo dell' area con fabbricato gia' ultimato a quello in cui il fabbricato non sia ultimato. Secondo l' A. si e' cosi' inglobata nella previsione normativa una fattispecie non espressamente prevista, sottraendo inoltre alla tassazione la parte di valore relativa alla struttura del fabbricato in costruzione. Poiche' nell' interpretazione della norma non si puo' prescindere dall' indicazione dei vari casi di tassazione dell' incremento emergente dalle convenzioni sottoposte a registrazione e dall' esclusione dalla tassazione dei casi non previsti, non e' di conseguenza possibile che possano aversi due distinti valori finali, uno relativo all' INVIM e l' altro alle imposte di registro e successione, in quanto cio' contrasterebbe con il comma 2 del citato art. 6. In conclusione secondo l' A. non e' accettabile la motivazione della decisione in rassegna, in quanto non rispondente ne' ai dettami della legge sull' INVIM ne' alle direttive dell' amministrazione finanziaria ed alla giurisprudenza formatasi in relazione al valore finale considerato nella sua unicita' ed inscindibilita'. Dall' interpretazione letterale della norma si evince che alla data da prendere in considerazione quale termine iniziale per il calcolo dell' incremento imponibile il bene deve consistere in un' area e che al momento del verificarsi del presupposto di applicazione del tributo il fabbricato edificato sull' area stessa deve essere stato ultimato, allo scopo di consentire il calcolo dell' incremento per il periodo compreso tra la data dell' ultimazione e quella del trasferimento imponibile. La mancata ultimazione del fabbricato al momento dell' alienazione determina la carenza di uno degli elementi necessari alla determinazione dell' incremento imponibile.
art. 6 comma 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 Comm. I grado Lanciano 25 settembre 1980 n. 44 art. 18 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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