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| IDG821000032 | |
| 82.10.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orsogna Francesco Paolo
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| L' INVIM sui trasferimenti di fabbricati non ultimati
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 2, pag. 89-92
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| D24053; D24050
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| L' A. riferisce che la Commissione tributaria di I grado di Lanciano,
con decisione n. 44 del 1980 in tema di applicazione dell' INVIM ad
un trasferimento di area edificatoria con sovrastante fabbricato in
corso di costruzione al momento dell' alienazione, ha ritenuto che
come valore finale debba assumersi quello riferito all' area al
momento dell' inizio della costruzione e non quello afferente il
valore delle strutture del fabbricato non ancora ultimato. Il comma 6
dell' art. 6 del decreto sull' INVIM e' stato cosi' applicato con
estensione analogica, in modo pero' mutilato, prendendo a base il
solo criterio riferito all' area e senza tener conto dell' incremento
che risulterebbe normalmente per il fabbricato, dalla data di
ultimazione a quello della vendita: si e' voluto estendere il
particolare trattamento d' imposizione previsto per il caso di
utilizzo dell' area con fabbricato gia' ultimato a quello in cui il
fabbricato non sia ultimato. Secondo l' A. si e' cosi' inglobata
nella previsione normativa una fattispecie non espressamente
prevista, sottraendo inoltre alla tassazione la parte di valore
relativa alla struttura del fabbricato in costruzione. Poiche' nell'
interpretazione della norma non si puo' prescindere dall' indicazione
dei vari casi di tassazione dell' incremento emergente dalle
convenzioni sottoposte a registrazione e dall' esclusione dalla
tassazione dei casi non previsti, non e' di conseguenza possibile che
possano aversi due distinti valori finali, uno relativo all' INVIM e
l' altro alle imposte di registro e successione, in quanto cio'
contrasterebbe con il comma 2 del citato art. 6. In conclusione
secondo l' A. non e' accettabile la motivazione della decisione in
rassegna, in quanto non rispondente ne' ai dettami della legge sull'
INVIM ne' alle direttive dell' amministrazione finanziaria ed alla
giurisprudenza formatasi in relazione al valore finale considerato
nella sua unicita' ed inscindibilita'. Dall' interpretazione
letterale della norma si evince che alla data da prendere in
considerazione quale termine iniziale per il calcolo dell' incremento
imponibile il bene deve consistere in un' area e che al momento del
verificarsi del presupposto di applicazione del tributo il fabbricato
edificato sull' area stessa deve essere stato ultimato, allo scopo di
consentire il calcolo dell' incremento per il periodo compreso tra la
data dell' ultimazione e quella del trasferimento imponibile. La
mancata ultimazione del fabbricato al momento dell' alienazione
determina la carenza di uno degli elementi necessari alla
determinazione dell' incremento imponibile.
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| art. 6 comma 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Comm. I grado Lanciano 25 settembre 1980 n. 44
art. 18 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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