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147973
IDG821000035
82.10.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Riscossione. Vendita dell' immobile non preceduta dall' esecuzione mobiliare
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 3, pag. 181-182
D21806; D21820
Ricordato che ai sensi dell' art. 78 del decreto sulla riscossione delle imposte dirette l' esattore puo' procedere all' esecuzione sugli immobili solo se e' risultato infruttuosa od insufficiente l' esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune in cui l' imposta e' dovuta, l' A. osserva che l' eventuale violazione di tale precetto non e' sanzionata con la nullita' della procedura immobiliare e sostiene che pertanto il magistrato non puo' pronunciare tale nullita' in dispregio dei diritti acquisiti ed intangibili del deliberatario. L' inosservanza della norma produce il solo effetto di riconoscere al contribuente le sue ragioni a far valere il diritto al risarcimento dei danni e delle spese contro l' esattore (non a pregiudizio del terzo che, concorrendo all' asta, deve avere riguardo solo alle irregolarita' della stessa e non ai procedimenti di altro genere che l' esattore avrebbe dovuto sperimentare prima dell' asta). Precisato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il pretore che presiede l' asta immobiliare interviene non come magistrato giudicante, ma come pubblica autorita' e che non emette alcuna pronuncia con valore di sentenza (con conseguente inefficacia dell' atto di deliberamento a sanare le illegalita' intervenute nel procedimento esecutivo da parte dell' esattore), l' A. esclude peraltro che il procedimento di espropriazione abbia natura di atto amministrativo, trattandosi di vero e proprio procedimento giudiziario in cui il pretore adempie ad una funzione giurisdizionale. L' omissione od irregolarita' dell' esecuzione mobiliare non comporta la mancanza di un atto essenziale del giudizio esecutivo, ma solo l' inosservanza di un precetto la cui responsabilita' non ricade sull' aggiudicatario con la pronuncia di nullita' dell' aggiudicazione, ma solo sull' esattore con la condanna al risarcimento dei danni e delle spese al contribuente espropriato.
art. 78 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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