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| IDG821000035 | |
| 82.10.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bortoluzzi Giorgio
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| Riscossione. Vendita dell' immobile non preceduta dall' esecuzione
mobiliare
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 3, pag. 181-182
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| D21806; D21820
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| Ricordato che ai sensi dell' art. 78 del decreto sulla riscossione
delle imposte dirette l' esattore puo' procedere all' esecuzione
sugli immobili solo se e' risultato infruttuosa od insufficiente l'
esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune in
cui l' imposta e' dovuta, l' A. osserva che l' eventuale violazione
di tale precetto non e' sanzionata con la nullita' della procedura
immobiliare e sostiene che pertanto il magistrato non puo'
pronunciare tale nullita' in dispregio dei diritti acquisiti ed
intangibili del deliberatario. L' inosservanza della norma produce il
solo effetto di riconoscere al contribuente le sue ragioni a far
valere il diritto al risarcimento dei danni e delle spese contro l'
esattore (non a pregiudizio del terzo che, concorrendo all' asta,
deve avere riguardo solo alle irregolarita' della stessa e non ai
procedimenti di altro genere che l' esattore avrebbe dovuto
sperimentare prima dell' asta). Precisato che secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione il pretore che presiede l'
asta immobiliare interviene non come magistrato giudicante, ma come
pubblica autorita' e che non emette alcuna pronuncia con valore di
sentenza (con conseguente inefficacia dell' atto di deliberamento a
sanare le illegalita' intervenute nel procedimento esecutivo da parte
dell' esattore), l' A. esclude peraltro che il procedimento di
espropriazione abbia natura di atto amministrativo, trattandosi di
vero e proprio procedimento giudiziario in cui il pretore adempie ad
una funzione giurisdizionale. L' omissione od irregolarita' dell'
esecuzione mobiliare non comporta la mancanza di un atto essenziale
del giudizio esecutivo, ma solo l' inosservanza di un precetto la cui
responsabilita' non ricade sull' aggiudicatario con la pronuncia di
nullita' dell' aggiudicazione, ma solo sull' esattore con la condanna
al risarcimento dei danni e delle spese al contribuente espropriato.
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| art. 78 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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