| Affrontando il problema degli effetti della sentenza n. 42 del 1982
della Corte Costituzionale sulle posizioni dei lavoratori autonomi
che hanno versato l' ILOR in ossequio alla normativa poi dichiarata
incostituzionale, l' A. prende spunto dalle direttive impartite dal
Ministero delle Finanze circa le modalita' di sgravio e rimborso
dell' ILOR per osservare che sia la normativa costituzionale sia
quella ordinaria si limitano, circa gli effetti della declaratoria di
incostituzionalita', a disporre per il presente e per il futuro,
tacendo circa gli eventuali effetti retroattivi del provvedimento
abrogativo. L' A. si chiede pertanto se la Corte di Cassazione,
enumerando nel - silenzio della legge - in alcune sue pronunzie i
casi in cui la declaratoria di incostituzionalita' di un norma
produce o non produce effetti retroattivi, abbia sentenziato nell'
ambito delle sue prerogative istituzionali, interpretando senso e
limiti della norma, ovvero abbia assunto funzioni esclusive del
potere legislativo. Chiarito che, in assenza di norme specifiche,
sarebbe stato costituzionalmente piu' ortodosso ripiegare su norme di
diritto codificato, l' A. depreca che le ricordate direttive
ministeriali abbiano consacrato, richiamandosi alla suddetta
giurisprudenza, una inaccettabile discriminazione tra contribuenti,
premiando paradossalmente i piu' riottosi con sgravi e rimborsi e
penalizzando i piu' solerti disconoscendo loro il diritto al rimborso
dell' ILOR indebitamente pagata.
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