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| IDG821000037 | |
| 82.10.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orsogna Francesco Paolo
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| Trasferimenti nel quinquennio di beni immobili soggetti ad IVA.
Criteri di tassazione
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 5-6, pag. 351-354
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| D23106; D23103; D23123; D23120
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| Premesso che sono frequenti i casi in cui i trasferimenti di beni
immobili hanno luogo piu' volte entro il quinquennio, con precedente
trapasso avvenuto nell' esercizio di impresa di uno dei contraenti e
conseguente applicazione dell' imposta di registro in misura fissa,
l' A. riferisce che la decisione n. 373 del 1980 emessa dalla
Commissione tributaria centrale ha posto in tema di trasferimento di
beni immobili nell' arco di un quinquennio da altro trasferimento
sottoposto ad IVA una nuova problematica, incentrata sull'
applicazione di un' imposta "normale" (di registro o sul valore
aggiunto) in concreto liquidata sul precedente trasferimento.
Precisato che secondo l' orientamento ministeriale l' attributo
"normale" va riferito all' imposta di registro proporzionale, l' A.
rileva che il principio ispiratore della riforma tributaria in
materia e' quello dell' alternativita' tra imposta di registro ed
IVA, per cui nei trasferimenti posti in essere nell' esercizio d'
impresa l' IVA e' da considerare surrogatoria dell' imposta di
registro: perde pertanto ragion d' essere ogni disquisizione sull'
interpretazione di imposta normale "fissa" in quanto tale tributo,
c.d. d' atto, presuppone il pagamento di un altro tributo in misura
normale che e' alternativo. Per poter beneficiare della riduzione in
sede di successivo trasferimento entro il quinquennio, fino alla
concorrenza del valore assoggettato ad IVA nel precedente
trasferimento, e' naturalmente necessario provare l' avvenuto
versamento del tributo alternativo in sede di registrazione dell'
atto. I provvedimenti correttivi intervenuti nel 1979 fanno ritenere
stabilizzata l' aliquota dell' IVA per i trasferimenti in argomento
ed implicitamente riconoscono le caratteristiche di normale all'
attuale aliquota del 2%. Avendo successivamente la disciplina dell'
accorpamento delle aliquote IVA tacitamente abrogato ogni altra norma
in vigore dando alla materia una parziale ristrutturazione in sede
applicativa delle aliquote che ora sono divise in 3 gruppi, senza che
sia stata fatta distinzione tra aliquota normale od ordinaria ed
aliquota ridotta od agevolativa, non dovrebbero sorgere remore da
parte degli uffici finanziari nel concedere la riduzione di un quarto
dell' imposta di registro ai trasferimenti immobiliari avvenuti nell'
arco del quinquennio, quando gli immobili stessi abbiano scontato la
tassa fissa di registro nel trasferimento precedente.
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| Comm. Centr. 5 febbraio 1980 n. 373
art. 1 comma 2 tar. a d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
tab. A n. 77 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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