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147975
IDG821000037
82.10.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
Trasferimenti nel quinquennio di beni immobili soggetti ad IVA. Criteri di tassazione
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 5-6, pag. 351-354
D23106; D23103; D23123; D23120
Premesso che sono frequenti i casi in cui i trasferimenti di beni immobili hanno luogo piu' volte entro il quinquennio, con precedente trapasso avvenuto nell' esercizio di impresa di uno dei contraenti e conseguente applicazione dell' imposta di registro in misura fissa, l' A. riferisce che la decisione n. 373 del 1980 emessa dalla Commissione tributaria centrale ha posto in tema di trasferimento di beni immobili nell' arco di un quinquennio da altro trasferimento sottoposto ad IVA una nuova problematica, incentrata sull' applicazione di un' imposta "normale" (di registro o sul valore aggiunto) in concreto liquidata sul precedente trasferimento. Precisato che secondo l' orientamento ministeriale l' attributo "normale" va riferito all' imposta di registro proporzionale, l' A. rileva che il principio ispiratore della riforma tributaria in materia e' quello dell' alternativita' tra imposta di registro ed IVA, per cui nei trasferimenti posti in essere nell' esercizio d' impresa l' IVA e' da considerare surrogatoria dell' imposta di registro: perde pertanto ragion d' essere ogni disquisizione sull' interpretazione di imposta normale "fissa" in quanto tale tributo, c.d. d' atto, presuppone il pagamento di un altro tributo in misura normale che e' alternativo. Per poter beneficiare della riduzione in sede di successivo trasferimento entro il quinquennio, fino alla concorrenza del valore assoggettato ad IVA nel precedente trasferimento, e' naturalmente necessario provare l' avvenuto versamento del tributo alternativo in sede di registrazione dell' atto. I provvedimenti correttivi intervenuti nel 1979 fanno ritenere stabilizzata l' aliquota dell' IVA per i trasferimenti in argomento ed implicitamente riconoscono le caratteristiche di normale all' attuale aliquota del 2%. Avendo successivamente la disciplina dell' accorpamento delle aliquote IVA tacitamente abrogato ogni altra norma in vigore dando alla materia una parziale ristrutturazione in sede applicativa delle aliquote che ora sono divise in 3 gruppi, senza che sia stata fatta distinzione tra aliquota normale od ordinaria ed aliquota ridotta od agevolativa, non dovrebbero sorgere remore da parte degli uffici finanziari nel concedere la riduzione di un quarto dell' imposta di registro ai trasferimenti immobiliari avvenuti nell' arco del quinquennio, quando gli immobili stessi abbiano scontato la tassa fissa di registro nel trasferimento precedente.
Comm. Centr. 5 febbraio 1980 n. 373 art. 1 comma 2 tar. a d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 tab. A n. 77 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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