| L' A. precisa che l' imposta sul reddito agrario, a differenza dell'
imposta fondiaria che colpisce il reddito prodotto dalla feracita'
del terreno con il concorso dei capitali investiti, colpisce invece
il reddito prodotto con il concorso dei capitali attuali di esercizio
nella coltura del fondo sotto qualsiasi forma, gravando sul
proprietario sia che coltivi il fondo in economia sia che lo conduca
in colonia, per la parte spettante, ed il colono per la sua parte.
Tale tributo ha natura mobiliare e gode del privilegio su tutti i
mezzi strumentali attuali che concorrono alla produzione del reddito
relativo; in sede di riscossione l' organo esecutivo non e' quindi
tenuto a preoccuparsi se gli eventuali capitali di esercizio, scorte
vive o morte rinvenute in sede esecutiva, appartengono al colono od
al proprietario ne' l' agente di riscossione e' tenuto a svolgere
indagini e quindi a conoscere i rapporti tra colono e proprietario
relativamente al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi rurali, che
variano spesso da regione a regione e possono essere regolati da
convenzioni speciali. In merito al privilegio dell' imposta fondiaria
sul credito agrario l' A. osserva anzitutto che il decreto sulla
riscossione stabilisce che i frutti dei fondi del debitore, soggetti
al privilegio di cui all' art. 2771 del codice civile, possono essere
pignorati nelle forme dell' espropriazione presso il debitore,
ancorche' i fondi siano affittati e ritiene pertanto errata l'
affermazione secondo cui l' esattore, procedendo per imposta reale
riguardante il fondo e trovando i frutti gia' colpiti da atti del
creditore, debba sospenderne l' azione fiscale senza subirne alcun
danno. L' imposta fondiaria costituisce infatti un diritto sui frutti
del fondo anche se concesso in affitto ed anche se gli stessi sono
dovuti, sotto qualsiasi forma di contratto o privilegio ordinario,
dal fittavbolo a terzo. Inoltre l' esattore puo' notificare al
creditore procedente l' atto di surroga previsto, con l' ingiunzione
di pagare, entro 10 giorni dalla notifica dell' avviso l' importo
dovuto dal debitore diretto. Se il creditore non adempie all'
ingiunzione, l' esattore resta surrogato di diritto negli atti
esecutivi gia' iniziati; l' organo di riscossione agli effetti dell'
inesigibilita' deve procedere e non puo' tener conto di altri
privilegi. Precisato che la ragione di tale privilegio assoluto trova
origine nel carattere speciale dell' imposta (per cui ne risponde in
solido chiunque al momento del procedimento esecutivo e' nell'
esercizio od in possesso del fondo), l' A. conclude che il credito
agrario sui frutti del fondo e' privilegiato solo rispetto agli altri
privilegi mobiliari, ma non prevale sull' imposta terreni relativa al
fondo stesso.
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