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147976
IDG821000038
82.10.00038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Riscossione. Reddito agrario. Responsabilita' all' imposta. Privilegi
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 5-6, pag. 355-358
D2182; D21822
L' A. precisa che l' imposta sul reddito agrario, a differenza dell' imposta fondiaria che colpisce il reddito prodotto dalla feracita' del terreno con il concorso dei capitali investiti, colpisce invece il reddito prodotto con il concorso dei capitali attuali di esercizio nella coltura del fondo sotto qualsiasi forma, gravando sul proprietario sia che coltivi il fondo in economia sia che lo conduca in colonia, per la parte spettante, ed il colono per la sua parte. Tale tributo ha natura mobiliare e gode del privilegio su tutti i mezzi strumentali attuali che concorrono alla produzione del reddito relativo; in sede di riscossione l' organo esecutivo non e' quindi tenuto a preoccuparsi se gli eventuali capitali di esercizio, scorte vive o morte rinvenute in sede esecutiva, appartengono al colono od al proprietario ne' l' agente di riscossione e' tenuto a svolgere indagini e quindi a conoscere i rapporti tra colono e proprietario relativamente al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi rurali, che variano spesso da regione a regione e possono essere regolati da convenzioni speciali. In merito al privilegio dell' imposta fondiaria sul credito agrario l' A. osserva anzitutto che il decreto sulla riscossione stabilisce che i frutti dei fondi del debitore, soggetti al privilegio di cui all' art. 2771 del codice civile, possono essere pignorati nelle forme dell' espropriazione presso il debitore, ancorche' i fondi siano affittati e ritiene pertanto errata l' affermazione secondo cui l' esattore, procedendo per imposta reale riguardante il fondo e trovando i frutti gia' colpiti da atti del creditore, debba sospenderne l' azione fiscale senza subirne alcun danno. L' imposta fondiaria costituisce infatti un diritto sui frutti del fondo anche se concesso in affitto ed anche se gli stessi sono dovuti, sotto qualsiasi forma di contratto o privilegio ordinario, dal fittavbolo a terzo. Inoltre l' esattore puo' notificare al creditore procedente l' atto di surroga previsto, con l' ingiunzione di pagare, entro 10 giorni dalla notifica dell' avviso l' importo dovuto dal debitore diretto. Se il creditore non adempie all' ingiunzione, l' esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi gia' iniziati; l' organo di riscossione agli effetti dell' inesigibilita' deve procedere e non puo' tener conto di altri privilegi. Precisato che la ragione di tale privilegio assoluto trova origine nel carattere speciale dell' imposta (per cui ne risponde in solido chiunque al momento del procedimento esecutivo e' nell' esercizio od in possesso del fondo), l' A. conclude che il credito agrario sui frutti del fondo e' privilegiato solo rispetto agli altri privilegi mobiliari, ma non prevale sull' imposta terreni relativa al fondo stesso.
art. 50 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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