| L' A. considera una fattispecie in cui un ente pubblico, in base a
regolare deliberazione, stipula con una societa' di capitali un
contratto preliminare di compravendita (promessa di vendita) di un
bene immobile di proprieta' della societa' stessa, con il pagamento
immediato della meta' del prezzo convenuto. Tale scrittura non viene
registrata ne' la societa' emette nei confronti dell' ente, per la
riscossione dell' acconto del prezzo pattuito, regolare fattura con
IVA. Ricordato che, secondo l' orientamento ministeriale, nel caso di
contratti preliminari i pagamenti relativi al prezzo pattuito devono
comunque essere assoggettati ad IVA, l' A. sostiene che se il
contratto preliminare ha per oggetto solo l' impegno a stipulare in
futuro un contratto di vendita per il quale occorrera' una nuova
manifestazione di volonta' la tesi suddetta non appare accettabile
per difetto dei presupposti obiettivi che legittimano la pretesa
tributaria. Secondo l' A. e' pertanto necessario accertare in primo
luogo se la scrittura privata in argomento costituisce promessa di
vendita di bene immobile, estranea come tale al campo di applicazione
dell' IVA per difetto del presupposto oggettivo del trasferimento
della proprieta' in quanto oggetto della promessa di vendita del bene
immobile ' l' impegno a prestare il proprio consenso alla conclusione
di un futuro contratto di compravendita. Non contraddice alla natura
di promessa di vendita di bene immobile l' individuazione precisa del
bene stesso e la determinazione del prezzo ne' il disposto ed
eseguito pagamento anticipato di una parte del prezzo conventuo.
Accertato che l' atto costituisce una promessa di vendita, va
appurato se il legislatore, ai fini dell' applicazione dell' art. 6,
ultimo comma, del decreto sull' IVA abbia inteso includere in essa
anche la stipulazione del contratto di vendita immobiliare, in modo
da considerare il pagamento anticipato del prezzo convenuto, nell'
economia della promessa vendita, alla stregua di una cessione di
bene. Osservato che in caso affermativo la norma in questione
rappresenterebbe eccezione al principio generale secondo cui
costituiscono cessioni di beni gli atti che importano trasferimento
della proprieta'. L' A. ritiene conforme ai principi la conclusione
che la norma va applicata alla cessione di bene intesa come
trasferimento della proprieta', per cui ne rimane esclusa l'
applicazione alla promessa di vendita che ha per oggetto
esclusivamente l' impegno a stipulare in fututo il contratto di
vendita.
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