Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147981
IDG821000044
82.10.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avantaggiati Michele
La promessa di vendita di bene immobile e l' art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 1-2, pag. 547-555
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine articolo o capitolo)
D23150; D23151
L' A. considera una fattispecie in cui un ente pubblico, in base a regolare deliberazione, stipula con una societa' di capitali un contratto preliminare di compravendita (promessa di vendita) di un bene immobile di proprieta' della societa' stessa, con il pagamento immediato della meta' del prezzo convenuto. Tale scrittura non viene registrata ne' la societa' emette nei confronti dell' ente, per la riscossione dell' acconto del prezzo pattuito, regolare fattura con IVA. Ricordato che, secondo l' orientamento ministeriale, nel caso di contratti preliminari i pagamenti relativi al prezzo pattuito devono comunque essere assoggettati ad IVA, l' A. sostiene che se il contratto preliminare ha per oggetto solo l' impegno a stipulare in futuro un contratto di vendita per il quale occorrera' una nuova manifestazione di volonta' la tesi suddetta non appare accettabile per difetto dei presupposti obiettivi che legittimano la pretesa tributaria. Secondo l' A. e' pertanto necessario accertare in primo luogo se la scrittura privata in argomento costituisce promessa di vendita di bene immobile, estranea come tale al campo di applicazione dell' IVA per difetto del presupposto oggettivo del trasferimento della proprieta' in quanto oggetto della promessa di vendita del bene immobile ' l' impegno a prestare il proprio consenso alla conclusione di un futuro contratto di compravendita. Non contraddice alla natura di promessa di vendita di bene immobile l' individuazione precisa del bene stesso e la determinazione del prezzo ne' il disposto ed eseguito pagamento anticipato di una parte del prezzo conventuo. Accertato che l' atto costituisce una promessa di vendita, va appurato se il legislatore, ai fini dell' applicazione dell' art. 6, ultimo comma, del decreto sull' IVA abbia inteso includere in essa anche la stipulazione del contratto di vendita immobiliare, in modo da considerare il pagamento anticipato del prezzo convenuto, nell' economia della promessa vendita, alla stregua di una cessione di bene. Osservato che in caso affermativo la norma in questione rappresenterebbe eccezione al principio generale secondo cui costituiscono cessioni di beni gli atti che importano trasferimento della proprieta'. L' A. ritiene conforme ai principi la conclusione che la norma va applicata alla cessione di bene intesa come trasferimento della proprieta', per cui ne rimane esclusa l' applicazione alla promessa di vendita che ha per oggetto esclusivamente l' impegno a stipulare in fututo il contratto di vendita.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati