Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


147984
IDG821000047
82.10.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Salvatore
Accertamento e riscossione dell' imposta sulle assicurazioni
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 1-2, pag. 588-596
D23264; D23267
L' A. precisa che attualmente e' previsto un solo sistema di accertamento e liquidazione dell' imposta sulle assicurazioni per tutte le forme assicurative, basato sulla denuncia dei premi. I dati indicati degli assicuratori nella denuncia annuale sono assunti a base della liquidazione provvisoria dell' imposta dovuta per l' anno in corso alla data di presentazione della denuncia stessa, con conseguente pagamento anticipato dell' imposta, sia pure a titolo provvisorio. Per le assicurazioni marittime ed aree e' peraltro previsto l' obbligo di presentare ciascuna polizza, certificato ed appendice comportanti pagamento i premio, all' ufficio del registro o ad altro ufficio pubblico entro 2 giorni dalla relativa emissione al solo fine dell' apposizione su tali documenti di un' apposita vidimazione mediante bollo a calendario con la previsione di tale obbligo si consegue il duplice scopo di conferire ai contratti di assicurazione marittima ed aerea la data certa, utile ai fini della loro circolazione, e di facilitare in sede di controllo le verifiche alle attivita' degli agenti ed incaricati degli assicuratori marittimi. Gli assicuratori hanno altresi' l' obbligo di iscrivere in apposito registro tutte le somme che vengono loro pagate per i premi ed accessori in Italia od all' estero. Gli agenti ed incaricati di stipulare contratti di assicurazione hanno l' obbligo della tenuta del registro dei premi nel caso in cui gli assicuratori si avvalgano della facolta' di iscrivere cumulativamente per rendiconto le partite riscosse a mezzo di detti agenti od incaricati. L' esercizio di tale facolta' e' subordinata alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti od incaricati. Il registro dei premi e' soggetto alle prescrizioni civilistiche relative ai libri commerciali obbligatori e la sua vidimazione e' esente dalla tassa sulle concessioni governative. Disposizioni particolari disciplinano le assicurazioni stipulate con assicuratori all' estero e l' obbligo per il contraente di denunciare l' ammontare il premio e accessori versati all' assicurato estero all' ufficio del registro nella cui circoscrizione ha il domicilio. E' previsto l' obbligo dell' esibizione del registro dei premi e delle scritture contabili, al fine di consentire gli opportuni controlli all' amministrazione finanziaria, e la redazione di processo verbale di constatazione in caso di rifiuto. Per la riscossione coattiva del tributo si osservano le norme vigenti in materia di imposta di registro.
l. 29 ottobre 1961 n. 1216 art. 2215 c.c. r.d. 14 aprile 1910 n. 639 art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati