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| IDG821000047 | |
| 82.10.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gallo Salvatore
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| Accertamento e riscossione dell' imposta sulle assicurazioni
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| Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 1-2, pag. 588-596
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| D23264; D23267
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| L' A. precisa che attualmente e' previsto un solo sistema di
accertamento e liquidazione dell' imposta sulle assicurazioni per
tutte le forme assicurative, basato sulla denuncia dei premi. I dati
indicati degli assicuratori nella denuncia annuale sono assunti a
base della liquidazione provvisoria dell' imposta dovuta per l' anno
in corso alla data di presentazione della denuncia stessa, con
conseguente pagamento anticipato dell' imposta, sia pure a titolo
provvisorio. Per le assicurazioni marittime ed aree e' peraltro
previsto l' obbligo di presentare ciascuna polizza, certificato ed
appendice comportanti pagamento i premio, all' ufficio del registro o
ad altro ufficio pubblico entro 2 giorni dalla relativa emissione al
solo fine dell' apposizione su tali documenti di un' apposita
vidimazione mediante bollo a calendario con la previsione di tale
obbligo si consegue il duplice scopo di conferire ai contratti di
assicurazione marittima ed aerea la data certa, utile ai fini della
loro circolazione, e di facilitare in sede di controllo le verifiche
alle attivita' degli agenti ed incaricati degli assicuratori
marittimi. Gli assicuratori hanno altresi' l' obbligo di iscrivere in
apposito registro tutte le somme che vengono loro pagate per i premi
ed accessori in Italia od all' estero. Gli agenti ed incaricati di
stipulare contratti di assicurazione hanno l' obbligo della tenuta
del registro dei premi nel caso in cui gli assicuratori si avvalgano
della facolta' di iscrivere cumulativamente per rendiconto le partite
riscosse a mezzo di detti agenti od incaricati. L' esercizio di tale
facolta' e' subordinata alla condizione che la registrazione avvenga
per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti od
incaricati. Il registro dei premi e' soggetto alle prescrizioni
civilistiche relative ai libri commerciali obbligatori e la sua
vidimazione e' esente dalla tassa sulle concessioni governative.
Disposizioni particolari disciplinano le assicurazioni stipulate con
assicuratori all' estero e l' obbligo per il contraente di denunciare
l' ammontare il premio e accessori versati all' assicurato estero
all' ufficio del registro nella cui circoscrizione ha il domicilio.
E' previsto l' obbligo dell' esibizione del registro dei premi e
delle scritture contabili, al fine di consentire gli opportuni
controlli all' amministrazione finanziaria, e la redazione di
processo verbale di constatazione in caso di rifiuto. Per la
riscossione coattiva del tributo si osservano le norme vigenti in
materia di imposta di registro.
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| l. 29 ottobre 1961 n. 1216
art. 2215 c.c.
r.d. 14 aprile 1910 n. 639
art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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