| L' A. ricorda i provvedimenti con i quali nel dicembre 1980 le
aliquote dell' IVA sono state ridotte da 8 (1%, 3%, 6%, 9%, 12%, 14%,
18%, 35%) a 5 (2%, 8%, 15%, 18%, 35%), senza peraltro innovare la
costruzione logica delle aliquote del tributo, basato su di un'
aliquota normale e su altre aliquote relative a beni o servizi
elencati nelle tab. A e B allegate al decreto n. 633 del 1972 e
successive modificazioni. Le nuove aliquote, vigenti dal 1 gennaio
1981, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo
determinato (aliquote minori agevolate prorogate ad ogni fine anno l.
31 dicembre dell' anno successivo) si intendono definitive. L'
aliquota normale si applica a tutte le operazioni concernenti beni e
servizi non contemplati nelle tab. A e B, nonche' alle operazioni per
le quali, a seguito di speciali provvedimenti legislativi, non siano
state indicate aliquote particolari in via temporanea o permanente.
L' A. elenca le aliquote dell' IVA con le variazioni apportate dai
provvedimenti del dicembre 1980.
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