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147986
IDG821000049
82.10.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ingrastone Angelo
Il credito d' imposta sui dividendi azionari puo' essere sempre accordato ai soci?
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 3, pag. 737-750
D312207; D2124; D23068; D23077; D23071
L' A. osserva che la legge n. 904 del 1977, introducendo il credito d' imposta nella misura di un terzo degli utili erogati, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperativa e di mutua assicurazione aventi la sede legale od amministrativa o l' oggetto principale dell' attivita' nello Stato, ha eliminato la preesistente doppia imposizione dei redditi da partecipazioni in societa' di capitali (tassati dapprima con l' IRPEG versata della societa' e successivamente con l' IRPEF o l' IRPEG dovuta dai soci). L' Italia si e' cosi' allineata in materia agli altri paesi europei, nel quadro dell' armonizzazione comunitaria delle imposte sulle societa' e delle ritenute sui dividendi. Rammentata a grandi linee la disciplina civilistica degli utili in questione, l' A. illustra il meccanismo di applicazione del credito d' imposta, precisando che esso consenta ai percipienti di recuperare l' IRPEG versata dalla societa' (relativa alla parte di utili distribuiti ai soci, ma non a quella destinata ad incrementare i fondi di riserva). La percentuale del credito si calcola sull' ammontare degli utili distribuiti dalla societa', concorrenti alla formazione del reddito imponibile dei soci nel periodo d' imposta in cui gli utili stessi sono stati percepiti. Precisato che il credito d' imposta deve essere preso in considerazione dal contribuente sia in sede di determinazione del reddito complessivo (cui si somma) sia in termini d' imposta (da cui e' scomputabile) e ricordata la disciplina delle ritenute alla fonte (a titolo di acconto o d' imposta) sui dividendi, l' A., rilevato che tra gli utili effettivamente distribuiti ai soci ed il reddito complessivo netto tassato e' possibile riscontrare differenze, esamina varie ipotesi, concludendo che il nuovo sistema ha reso bensi' piu' equa la tassazione dei dividendi azionari, ma che il meccanismo appare imperfetto, in quanto da un' applicazione generalizzata possono derivare situazioni inconciliabili con il fine dell' imposizione diretta. Sarebbe pertanto opportuna l' introduzione di una norma limitativa che prevedesse per i casi minoritari di reddito imponibile inferiore al risultato del conto profitti e perdite la possibilita' di accordare il credito d' imposta in misura proporzionale all' IRPEG assolta dalla societa' che eroga i dividendi azionari.
l. 16 dicembre 1977 n. 904 art. 2 lett. A d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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