| L' A. osserva che la legge n. 904 del 1977, introducendo il credito
d' imposta nella misura di un terzo degli utili erogati, in qualsiasi
forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle societa' per azioni ed
in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata,
societa' cooperativa e di mutua assicurazione aventi la sede legale
od amministrativa o l' oggetto principale dell' attivita' nello
Stato, ha eliminato la preesistente doppia imposizione dei redditi da
partecipazioni in societa' di capitali (tassati dapprima con l' IRPEG
versata della societa' e successivamente con l' IRPEF o l' IRPEG
dovuta dai soci). L' Italia si e' cosi' allineata in materia agli
altri paesi europei, nel quadro dell' armonizzazione comunitaria
delle imposte sulle societa' e delle ritenute sui dividendi.
Rammentata a grandi linee la disciplina civilistica degli utili in
questione, l' A. illustra il meccanismo di applicazione del credito
d' imposta, precisando che esso consenta ai percipienti di recuperare
l' IRPEG versata dalla societa' (relativa alla parte di utili
distribuiti ai soci, ma non a quella destinata ad incrementare i
fondi di riserva). La percentuale del credito si calcola sull'
ammontare degli utili distribuiti dalla societa', concorrenti alla
formazione del reddito imponibile dei soci nel periodo d' imposta in
cui gli utili stessi sono stati percepiti. Precisato che il credito
d' imposta deve essere preso in considerazione dal contribuente sia
in sede di determinazione del reddito complessivo (cui si somma) sia
in termini d' imposta (da cui e' scomputabile) e ricordata la
disciplina delle ritenute alla fonte (a titolo di acconto o d'
imposta) sui dividendi, l' A., rilevato che tra gli utili
effettivamente distribuiti ai soci ed il reddito complessivo netto
tassato e' possibile riscontrare differenze, esamina varie ipotesi,
concludendo che il nuovo sistema ha reso bensi' piu' equa la
tassazione dei dividendi azionari, ma che il meccanismo appare
imperfetto, in quanto da un' applicazione generalizzata possono
derivare situazioni inconciliabili con il fine dell' imposizione
diretta. Sarebbe pertanto opportuna l' introduzione di una norma
limitativa che prevedesse per i casi minoritari di reddito imponibile
inferiore al risultato del conto profitti e perdite la possibilita'
di accordare il credito d' imposta in misura proporzionale all' IRPEG
assolta dalla societa' che eroga i dividendi azionari.
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