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147989
IDG821000052
82.10.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capolupo Saverio
IVA: la nuova disciplina dell' esercizio di piu' attivita'
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 4, pag. 1104-1113
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23155
L' A. osserva che l' art. 36 del decreto sull' IVA, che disciplina l' esercizio di piu' attivita', ha subito nel tempo numerose modificazioni, senza che si sia peraltro addivenuti ad una formulazione giuridica idonea a risolvere i problemi sollevati dalla sua applicazione pratica. Ricordato brevemente il contenuto dei primi 3 commi della norma, rimasti invariati (applicazione unitaria e cumulativa dell' imposta per l' esercizio di piu' attivita'; applicazione separata per i soggetti che esercitano contemporaneamente imprese ed arti o professioni; facolta' di opzione per l' applicazione separata relativamente ad alcune delle attivita' esercitate nel caso di esercizio di piu' imprese, piu' attivita' nell' ambito della stessa impresa ovvero piu' arti o professioni), l' A. si sofferma in particolare sugli ultimi 2 commi, sostituiti con il decreto n. 897 del 1980. Circa le attivita' per le quali l' imposta deve essere calcolata separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d' affari di ciascuna di esse, vi sono comprese tra le altre le attivita' di commercio al minuto consistenti nella vendita di prodotti alimentari e dietetici, di articoli tessili e di vestiario e prodotti per l' igiene personale o farmaceutici, nonche' le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell' attivita' propria dell' impresa in quanto espletate in via occasionale. Per le attivita' agricole e per le attivita' di intrattenimenti pubblici la determinazione separata dell' imposta e' obbligatoria in presenza della detrazione forfettaria dell' imposta relativa ad acquisti ed importazioni: secondo l' A. la legge consente implicitamente agli operatori interessati di determinare l' imposta unitariamente qualora optino per la determinazione dell' imposta in modo normale. Circa la detrazione dell' imposta per i casi di applicazione (obbligatoria o facoltativa) separata dell' imposta, l' A. ritiene che l' applicazione della regola del "pro-rata" per determinare l' entita' dell' imposta assolta su acquisti ed importazioni da imputare in modo promiscuo, sia consentita anche se per la specifica attivita' la detrazione spetti in modo ridotto o forfettario. Illustrato il regime dei passaggi interni tra attivita' separate e le modalita' di registrazione e presentazione della dichiarazione, l' A. osserva conclusivamente che nella disciplina dell' esercizio di piu' attivita' perdurano complicazioni e spunti problematici.
art. 36 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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