| L' A. osserva che l' art. 36 del decreto sull' IVA, che disciplina l'
esercizio di piu' attivita', ha subito nel tempo numerose
modificazioni, senza che si sia peraltro addivenuti ad una
formulazione giuridica idonea a risolvere i problemi sollevati dalla
sua applicazione pratica. Ricordato brevemente il contenuto dei primi
3 commi della norma, rimasti invariati (applicazione unitaria e
cumulativa dell' imposta per l' esercizio di piu' attivita';
applicazione separata per i soggetti che esercitano
contemporaneamente imprese ed arti o professioni; facolta' di opzione
per l' applicazione separata relativamente ad alcune delle attivita'
esercitate nel caso di esercizio di piu' imprese, piu' attivita'
nell' ambito della stessa impresa ovvero piu' arti o professioni), l'
A. si sofferma in particolare sugli ultimi 2 commi, sostituiti con il
decreto n. 897 del 1980. Circa le attivita' per le quali l' imposta
deve essere calcolata separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume d' affari di ciascuna di
esse, vi sono comprese tra le altre le attivita' di commercio al
minuto consistenti nella vendita di prodotti alimentari e dietetici,
di articoli tessili e di vestiario e prodotti per l' igiene personale
o farmaceutici, nonche' le attivita' ad esse accessorie e quelle non
rientranti nell' attivita' propria dell' impresa in quanto espletate
in via occasionale. Per le attivita' agricole e per le attivita' di
intrattenimenti pubblici la determinazione separata dell' imposta e'
obbligatoria in presenza della detrazione forfettaria dell' imposta
relativa ad acquisti ed importazioni: secondo l' A. la legge consente
implicitamente agli operatori interessati di determinare l' imposta
unitariamente qualora optino per la determinazione dell' imposta in
modo normale. Circa la detrazione dell' imposta per i casi di
applicazione (obbligatoria o facoltativa) separata dell' imposta, l'
A. ritiene che l' applicazione della regola del "pro-rata" per
determinare l' entita' dell' imposta assolta su acquisti ed
importazioni da imputare in modo promiscuo, sia consentita anche se
per la specifica attivita' la detrazione spetti in modo ridotto o
forfettario. Illustrato il regime dei passaggi interni tra attivita'
separate e le modalita' di registrazione e presentazione della
dichiarazione, l' A. osserva conclusivamente che nella disciplina
dell' esercizio di piu' attivita' perdurano complicazioni e spunti
problematici.
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