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Documento


147993
IDG821000057
82.10.00057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Imposte dirette. Riscossione. Convivente "more uxorio"
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 3, pag. 120-121
D21823
Il decreto sulla riscossione delle imposte dirette prevede l' improponibilita' dell' opposizione di terzi all' esecuzione esattoriale sui mobili esistenti nel domicilio del debitore da parte del coniuge e dei parenti ed affini fino al terzo grado. L' A. dissento della tesi della Corte di Cassazione secondo cui la persona che convive "more uxorio" con il debitore esecutato, pur potendo essere qualificata membro della famiglia naturale di questo, non e' assimilabile al coniuge e puo' pertanto opporre la suddetta esecuzione. Secondo l' A. invece il termine "coniuge" va interpretato nel suo significato sterico e razionale, prescindendo da quello letterale. L' estensione del divieto di opposizione agli atti esecutivi esattoriali al convivente "more uxorio" da un lato lascia inalterate le scopo della norma (impedire facili collusioni ai danni del creditore pignorante), dall' altro evita che la famiglia naturale venga a trovarsi verso l' esattore in condizioni di privilegio nei confronti della famiglia giuridicamente riconosciuta. Sottolineato che ai fini del divieto in questione assume rilevanza non la natura giuridica del rapporto di convivenza, ma il legame di fatto che la determina, l' A. auspica un' intervento legislativo di interpretazione autentica in tal senso della norma in argomento.
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 619 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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