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147996
IDG821000062
82.10.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Plinio
IVA: cessioni all' esportazione previste dall' art. 8 d.p.r. 633-1972, in vigore dall' 1-1-1981
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 5, pag. 227-231
D23152
Precisato che il testo dell' art. 8 del decreto sull' IVA, cosi' come innovato dal decreto n. 897 del 1980, riclassifica come esportazioni dirette operazioni gia' comprese tra le esportazioni indirette, con la conseguente eliminazione di larga parte degli oneri finanziari relativi al compimento di esportazioni indirette "extra plafond", l' A., con un raffronto pratico tra la vecchia e la nuova normativa, dimostra i vantaggi della disciplina vigente (specie in ordine al "plafond" per gli acquisti in sospensione d' imposta) e ne illustra le novita' di maggior rilevanza. In tema di prova dell' esportazione effettuata a cura ed a nome del cedente e' stata accolta dal legislatore la proposta di consentire che detta prova possa essere data non solo dalla bolla doganale di esportazione definitiva, ma anche mediante vidimazione da parte della dogana della fattura o della bolla di accompagnamento. E' stato previsto un nuovo criterio opzionale di utilizzazione del "plafond", riferentesi alle esportazioni effettuate nei 12 mesi precedenti, che consente opportunamente all' operatore economico di scegliere il "plafond" variabile a scatti mensili (al netto delle utilizzazioni gia' effettuate) in luogo di quello ordinario a scatti annuali. L' A. illustra infine le formalita' contabili ed amministrative connesse all' utilizzazione del "plafond".
art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 d.p.r. 30 dicembre 1980 n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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