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148005
IDG821000072
82.10.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellingra Giuseppe
La redazione dell' inventario nelle societa' ed enti commerciali
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 10, pag. 451-453
D2154; D31111
Premesso che per societa' ed enti commerciali la tenuta del libro degli inventari e' prevista sia della legge civile sia dalla normativa fiscale, l' A. precisa che ai fini della regolarita' l' inventario deve rispettare un termine di redazione, stabilito dalla norma fiscale in modo difforme da quella civilistica. Tale diversa fissazione del termine comporta che una redazione e presentazione dell' inventario contemporanea, in conformita' alla statuizione tributaria, alla presentazione della dichiarazione dei redditi venga meno alla disposizione civilistica, che prevede invece la presentazione dell' inventario all' ufficio del registro o ad un notaio entro 3 mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale. L' imprenditore rispettoso della normativa tributaria viola pertanto quella civilistica, rendendosi passibile delle relative sanzioni. Rilevato come il contrasto tra la disciplina tributaria e quella civilistica si accentui nel richiamo all' art. 2217 del codice civile contenuto, ai fini del contenuto e della redazione dell' inventario, nell' art. 3 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento, l' A. sottolinea l' opportunita' di una revisione della normativa intesa ad eliminare incertezze interpretative e conseguenti comportamenti irregolari dei contribuenti.
art. 2217 c.c. art. 15 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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