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| IDG821000072 | |
| 82.10.00072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellingra Giuseppe
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| La redazione dell' inventario nelle societa' ed enti commerciali
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| Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 10, pag. 451-453
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| D2154; D31111
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| Premesso che per societa' ed enti commerciali la tenuta del libro
degli inventari e' prevista sia della legge civile sia dalla
normativa fiscale, l' A. precisa che ai fini della regolarita' l'
inventario deve rispettare un termine di redazione, stabilito dalla
norma fiscale in modo difforme da quella civilistica. Tale diversa
fissazione del termine comporta che una redazione e presentazione
dell' inventario contemporanea, in conformita' alla statuizione
tributaria, alla presentazione della dichiarazione dei redditi venga
meno alla disposizione civilistica, che prevede invece la
presentazione dell' inventario all' ufficio del registro o ad un
notaio entro 3 mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale. L'
imprenditore rispettoso della normativa tributaria viola pertanto
quella civilistica, rendendosi passibile delle relative sanzioni.
Rilevato come il contrasto tra la disciplina tributaria e quella
civilistica si accentui nel richiamo all' art. 2217 del codice civile
contenuto, ai fini del contenuto e della redazione dell' inventario,
nell' art. 3 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento, l' A.
sottolinea l' opportunita' di una revisione della normativa intesa ad
eliminare incertezze interpretative e conseguenti comportamenti
irregolari dei contribuenti.
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| art. 2217 c.c.
art. 15 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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