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148010
IDG821000077
82.10.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Linguiti Gaetano
Appunti sulla giuridica efficacia dell' atto di accertamento ex art. 40, seconda parte, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a carico di associazioni tra artisti o professionisti
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 2, pag. 89-92
D23061; D23065; D24042; D24045; D968
Premesso che l' esercizio di arti e professioni in forma associata e' assimilabile ai fini dell' IRPEF alle societa' semplici e che il reddito prodotto in forma associata e' imputato a ciascun associato indipendentemente dalla percezione (con obbligo di presentazione della dichiarazione della gestione sociale agli effetti dell' ILOR, anche se non dovuta dal soggetto associato, e dell' IRPEF dovuta dal singolo associato), l' A., ricordata l' automatica efficacia dell' atto di accertamento in rettifica o d' ufficio, si prospetta la questione se, anche dopo la declaratoria di incostituzionalita' dell' ILOR sui redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d' impresa, l' associazione tra artisti o professionisti continua ad essere destinataria dell' unico atto di accertamento. Esaminata la normativa civilistica della societa' semplice e precisato che il rapporto associativo viene in considerazione in funzione della produzione di reddito da attivita' economica di tipo non imprenditoriale e che ai fini tributari acquista rilevanza quale soggetto autonomo cui fanno capo diritti ed obblighi, l' A. ritiene che l' associazione tra artisti e professionisti (anche se dopo la suddetta pronuncia di incostituzionalita' non e' piu' soggetto passivo dell' ILOR in via unitaria), priva di personalita' giuridica e non costituita in uno dei tipi di societa' commerciali, continui ad essere soggetto obbligato a presentare la dichiarazione della questione sociale e destinatario dell' unico atto di accertamento, idoneo a produrre effetti nelle singole sfere patrimoniali degli associati.
art. 5 lett. C d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 2266 c.c. art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 C. Cost. 26 marzo 1980 n. 42
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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