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148017
IDG821000084
82.10.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Cass. sez. I 5 maggio 1980 nn. 2932 e 2933
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 4, pag. 268
D23020; D23023
Commentando una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di tassabilita' agli effetti dell' imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione di una Cassa edile di mutualita' costituiti dalla differenza tra i contributi versati dai soci per permettere lo svolgimento a loro favore dell' attivita' dell' ente e le spese da questo sostenute a tal fine, l' A. osserva che l' intassabilita' degli avanzi di gestione e' sostenibile solo nel caso di enti pubblici e pubbliche istituzioni, sempreche' detti avanzi abbiano una destinazione legale predeterminata, siano cioe' interamente vincolati al soddisfacimento di esigenze di carattere pubblicistico.
art. 81 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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