Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148018
IDG821000085
82.10.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Cass. sez. I 28 ottobre 1980 n. 5777
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 4, pag. 289-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23068; D2144; D21801; D31352
L' A. esprime perplessita' circa la fondatezza della tesi giurisprudenziale relativa all' inapplicabilita' della ritenuta d' acconto ai fini dell' IRPEF da parte del curatore fallimentare a somme corrisposte per prestazioni professionali rese all' imprenditore successivamente fallito. Osserva al riguardo che il rapporto cui il pagamento si riferisce e' gia' esaurito prima della dichiarazione di fallimento (cioe' in regime giuridico e fiscale ordinario) e che la norma che stabilisce per il curatore l' obbligo di presentare la dichiarazione attribuisce allo stesso la qualita' di sostituito d' imposta. Ricorda inoltre l' affermazione ministeriale secondo cui l' attivita' giuridica del curatore e' ricondotta nella sfera dell' imprenditore fallito anche per quanto attiene alle incombenze fiscali, con il conseguente obbligo di provvedere all' effettuazione della ritenuta in connessione alla qualifica di amministratore del patrimonio fallimentare.
art. 23 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 31 l. fall.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati