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| IDG821000086 | |
| 82.10.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Linguiti Gaetano
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| Rettifica della dichiarazione della persona fisica e determinazione
sintetica del reddito complessivo (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600:
art. 38, IV comma)
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| Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 5, pag. 345-349
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| D21551; D23065; D2154
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| In ordine al potere attribuito dalla legge all' organo accertatore di
determinare sinteticamente il reddito complessivo in relazione al
contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi nel caso
in cui il reddito complessivo risultante dalla determinazione
analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al
contribuente in base a detti elementi a circostanze l' A. precisa che
presupposto dell' esercizio di tale potere e' una chiara discrepanza
tra reddito dichiarato e situazione reddituale reale. La rettifica d'
ufficio di una dichiarazione analitica dev' essere necessariamente
analitica e concretizzarsi sia nell' individuazione delle attivita'
costituenti fonte di reddito sia nella determinazione di quest'
ultimo e nell' indicazione specifica delle poste attive e passive che
concorrono a formarlo, nonche' in un' articolata motivazione che
consenta al contribuente l' approntamento di un' adeguata difesa.
Secondo l' A. l' Ufficio non puo' mai procedere direttamente all'
accertamento sintetico, dovendo sempre prima procedere alla
determinazione analitica, di cui l' accertamento sintetico
costituisce una forma correttiva. L' accertamento sintetico non si
pone pertanto come alternativo rispetto a quello analitico ne' puo'
considerarsi come un piu' agevole procedimento di cui ricorrere nei
casi in cui la complessita' della situazione economica del
contribuente e la molteplicita' e multiformita' dei suoi cespiti
rendano l' accertamento analitico eccessivamente laborioso.
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| art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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