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148019
IDG821000086
82.10.00086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Linguiti Gaetano
Rettifica della dichiarazione della persona fisica e determinazione sintetica del reddito complessivo (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: art. 38, IV comma)
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 5, pag. 345-349
D21551; D23065; D2154
In ordine al potere attribuito dalla legge all' organo accertatore di determinare sinteticamente il reddito complessivo in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi nel caso in cui il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base a detti elementi a circostanze l' A. precisa che presupposto dell' esercizio di tale potere e' una chiara discrepanza tra reddito dichiarato e situazione reddituale reale. La rettifica d' ufficio di una dichiarazione analitica dev' essere necessariamente analitica e concretizzarsi sia nell' individuazione delle attivita' costituenti fonte di reddito sia nella determinazione di quest' ultimo e nell' indicazione specifica delle poste attive e passive che concorrono a formarlo, nonche' in un' articolata motivazione che consenta al contribuente l' approntamento di un' adeguata difesa. Secondo l' A. l' Ufficio non puo' mai procedere direttamente all' accertamento sintetico, dovendo sempre prima procedere alla determinazione analitica, di cui l' accertamento sintetico costituisce una forma correttiva. L' accertamento sintetico non si pone pertanto come alternativo rispetto a quello analitico ne' puo' considerarsi come un piu' agevole procedimento di cui ricorrere nei casi in cui la complessita' della situazione economica del contribuente e la molteplicita' e multiformita' dei suoi cespiti rendano l' accertamento analitico eccessivamente laborioso.
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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