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148022
IDG821000089
82.10.00089 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Comm. Centr. sez. VI 13 marzo 1980 n. 3096
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 5, pag. 359
D230; D2195
L' A. non condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui in sede di definizione automatica dei redditi in forza della legge di condono i redditi "una tantum" (quale il reddito da avviamento) vanno esclusi dalla base imponibile per la loro irripetibilita', mentre vi vanno inclusi i redditi estinti ma per loro natura ripetibili (quale il reddito da partecipazione in societa'). In particolare l' A. critica la sostenuta incompatibilita' tra procedimeto di definizione automatica ed indagine di fatto circa le fonti di reddito esistenti, ritenendo che l' automatismo previsto dalla legge di condono non consenta alcuna indagine circa le fonti di reddito, ne' di fatto ne' di diritto.
art. 3 l. 19 dicembre 1973 n. 823
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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