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148023
IDG821000090
82.10.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Comm. Centr. sez. V 18 marzo 1980 n. 3392
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 5, pag. 360-361
D21719; D2175; D40745
L' A. esprime perplessita' circa il consolidarsi dell' indirizzo giurisprudenziale (seguito dalla Commissione tributaria centrale nella pronuncia in rassegna, conformemente alla posizione della Corte di Cassazione) secondo cui ai fini della tempestivita' della presentazione del ricorso alla Commissione centrale deve farsi riferimento alla data di ricezione dello stesso da parte della segreteria della commissione di II grado, mentre e' irrilevante la data di spedizione della raccomandata. Osserva inoltre che nella fattispecie esaminata la Commissione centrale non ha considerato che, essendo il ricorso pervenuto alla segreteria competente nel decorso del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non era scaduto il termine per l' impugnazione.
art. 25 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 Cass. 26 settembre 1978 n. 4319
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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