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148030
IDG821000098
82.10.00098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrubba Sebastiano
Recesso del socio di societa' di persone. Trattamento tributario
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 7-8, pag. 513-517
D23060; D23063; D312107
In ordine al problema del trattamento tributario delle somme percepite in caso di recesso dal socio di societa' di persone e delle somme percepite dall' erede in caso di scioglimento del contratto sociale a seguito del decesso del socio l' A. ricorda che nelle istruzioni ministeriali si trova affermato il principio secondo cui delle somme in questioe va assoggettata ad imposizione la parte eccedente il valore della somma originariamente versata dal socio. Nell' impostazione ministeriale si rileva il duplice aspetto sostanziale che puo' assumere una parte della liquidazione erogata all' erede, di reddito per l' erede, di conto deducibile per la societa' erogatrice, e si riconosce esplicitamente che, quando l' erede percepisce la liquidazione per cessazione del rapporto sociale a causa del decesso del socio, non e' configurabile l' intento speculativo, con conseguente tassazione della parte eccedente suddetta quale reddito riconducibile alla categoria residuale prevista dall' art. 80 del decreto sull' IRPEF. Secondo l' A. si deve attribuire natura di reddito tassabile alla parte eccedente costituita esclusivamente da utili e di conseguenza tali utili sono da considerare sempre tassabili in capo all' erede ai sensi del citato art. 80 al momento in cui si monetizza il diritto di credito vantato nei confronti della societa' e riguardante operazioni in corso sorte anteriormente al decesso del socio, ma che vengono a maturazione nei periodi d' imposta successivi a quello della liquidazione affettuata a seguito dello scioglimento del rapporto ociale. Anche nei riguardi del socio che percepisce la liquidazione la parte formata dagli utili va tassata ai sensi dell' art. 80 escludendola dalla liquidazione, cosi' come cio' che verra' percepito successivamente a titolo di utili derivanti da ricavi effettivamente imputabili ad esercizi diversi da quello di competenza. La prova dell' esistenza dell' intento speculativo verrebbe cosi' ad essere limitata alla parte eccedente il valore patrimoniale della quota originaria non costituita dagli utili menzionati e la tassazione discenderebbe quindi dall' art. 76 del decreto sull' IRPEF.
art. 2289 c.c. art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 80 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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