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| IDG821000098 | |
| 82.10.00098 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carrubba Sebastiano
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| Recesso del socio di societa' di persone. Trattamento tributario
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| Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 7-8, pag. 513-517
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| D23060; D23063; D312107
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| In ordine al problema del trattamento tributario delle somme
percepite in caso di recesso dal socio di societa' di persone e delle
somme percepite dall' erede in caso di scioglimento del contratto
sociale a seguito del decesso del socio l' A. ricorda che nelle
istruzioni ministeriali si trova affermato il principio secondo cui
delle somme in questioe va assoggettata ad imposizione la parte
eccedente il valore della somma originariamente versata dal socio.
Nell' impostazione ministeriale si rileva il duplice aspetto
sostanziale che puo' assumere una parte della liquidazione erogata
all' erede, di reddito per l' erede, di conto deducibile per la
societa' erogatrice, e si riconosce esplicitamente che, quando l'
erede percepisce la liquidazione per cessazione del rapporto sociale
a causa del decesso del socio, non e' configurabile l' intento
speculativo, con conseguente tassazione della parte eccedente
suddetta quale reddito riconducibile alla categoria residuale
prevista dall' art. 80 del decreto sull' IRPEF. Secondo l' A. si deve
attribuire natura di reddito tassabile alla parte eccedente
costituita esclusivamente da utili e di conseguenza tali utili sono
da considerare sempre tassabili in capo all' erede ai sensi del
citato art. 80 al momento in cui si monetizza il diritto di credito
vantato nei confronti della societa' e riguardante operazioni in
corso sorte anteriormente al decesso del socio, ma che vengono a
maturazione nei periodi d' imposta successivi a quello della
liquidazione affettuata a seguito dello scioglimento del rapporto
ociale. Anche nei riguardi del socio che percepisce la liquidazione
la parte formata dagli utili va tassata ai sensi dell' art. 80
escludendola dalla liquidazione, cosi' come cio' che verra' percepito
successivamente a titolo di utili derivanti da ricavi effettivamente
imputabili ad esercizi diversi da quello di competenza. La prova
dell' esistenza dell' intento speculativo verrebbe cosi' ad essere
limitata alla parte eccedente il valore patrimoniale della quota
originaria non costituita dagli utili menzionati e la tassazione
discenderebbe quindi dall' art. 76 del decreto sull' IRPEF.
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| art. 2289 c.c.
art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 80 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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