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148032
IDG821000101
82.10.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Comm. Centr. sez. IX 21 febbraio 1980 n. 2208
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 7-8, pag. 538
D2175; D2157
L' A. esprime perplessita' in merito all' applicabilita' alla fattispecie esaminata nella pronuncia in rassegna del principio secondo cui la Commissione di II grado, qualora rilevi, in contrasto con la decisione della Commissione di I grado, i vizi di notificazione dell' atto impugnato di cui all' art. 21 del decreto sul contenzioso, deve assegnare all' ufficio, pena nullita' della decisione, un termine non superiore a 3 mesi per la rinnovazione della notificazione, che impedisce ogni decadenza. Precisa che nella specie la nullita' della notifica dell' avviso di accertamento era stata accertata nel corso del giudizio di opposizione a ruolo. Poiche' ai sensi del citato art. 21 la rinnovazione della notifica va disposta quando la nullita' della notifica si riferisce all' atto dell' ufficio contro cui e' proposto il ricorso l' A. ritiene che, riferendosi la nullita' rilevata alla notifica non della cartella esattoriale ma dell' avviso di accertamento, la norma sia inapplicabile.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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