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148034
IDG821000103
82.10.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 20 maggio 1980 n. 3306
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 17
D2157; D2152; D40730
L' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui nel caso di ricorso del contribuente per errata notifica dellh atto di accertamento, se il termine per l' accertamento non e' ancora decorso, e' ammissibile la rinnovazione della notifica anche se la commissione tributaria abbia dichiarato nulla la notifica. Al riguardo osserva che se tra la notifica irrituale e la rinotifica matura il termine di decadenza dell' accertamento, il contribuente non puo' far valere la decadenza ed il ricorso si considera presentato dopo la notifica irrituale.
art. 291 c.p.c. art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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