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148035
IDG821000104
82.10.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4867
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 33
D23113
Nel commentare la sentenza della Corte di Cassazione in cui si sostiene che agli effetti dell' imposta di successione la deducbilita' dei debiti ereditari, quando ad essi corrisponda una posizione creditoria del "de cuius", anche se eventuale, e' subordinata alla dichiarazione nell' attivo del corrispondente credito, l' A. osserva che il principio, affermato in relazione alla normativa previgente, e' tuttora valido in quanto il concetto di passivita' ereditaria deducibile, salvo modifiche irrilevanti, e' stato riprodotto nella disciplina vigente. La conseguente indeducibilita' di un debito cambiario avallato dal "de cuius" e di un debito che lo stesso aveva avuto quale terzo possessore di un immobile gravato da privilegio per imposta di successione non pagato dal precedente proprietario, dichiarati solo ai fini della determinazione del passivo ereditario, si fonda su principi civilistici, in quanto per diritto comune a tali debiti corrispondevano altrettanti crediti del "de cuius" verso terzi.
art. 45 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 art. 12 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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