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148036
IDG821000105
82.10.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luigi Pierantonio
Sulla competenza delle commissioni tributarie in tema di rinotifica di atto di imposizione ex art. 21 d.p.r. 636/1972
nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4877
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-40
D2174; D21711; D40754; D02320
Un tema di competenza delle commissioni tributarie a sanare la decadenza conseguente alla nullita' della notifica di un atto dell' ufficio ordinando la rinnovazione della notifica stessa l' A. dissente dall' affermazione giurisprudenziale secondo cui solo la commissione di I grado puo' rilevare d' ufficio la nullita' della notifica e sanare la decadenza, mentre la commissione di II grado puo' rilevare la stessa nullita' solo in presenza di un gravame contro la decisione dalla commissione di I grado. Premesso che per principio generale le nullita' sanabili possono essere rilevate d' ufficio solo se il giudice e' autorizzato espressamente dalla legge, mentre le nullita' insanabili sono sempre rilevabili d' ufficio, l' A. osserva che, poiche' nessuna norma del decreto sul contenzioso autorizza la commissione di I grado a rilevare d' ufficio la nullita' sanabile ai sensi dell' art. 21 delle stesse, si tratta di conseguenza di nullita' sulla quale la commissione deve pronunciarsi su istanza del contribuente. Circa la competenza della commissione di II grado, ricordato che nel procedimento davanti alla stessa e' applicabile il citato art. 21 e che la commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all' art. 21, assegna all' ufficio un termine non superiore a 3 mesi per la rinnovazione della notificazione (che impedisce ogni decadenza), l' A. osserva che la commissione potrebbe rilevare il vizio sia d' ufficio sia su gravame del contribuente solo nel presupposto, insussistente, che il vizio di notificazione fosse rilevabile d' ufficio. Circa la denegata competenza della Commissione centrale a disporre la rinnovazione della notifica l' A. sostiene che, poiche' la dichiarazione di nullita' della notifica (non sanata) vizia il necessario atto consecutivo che ne e' dipeso (definitivita' dell' atto di imposizione), l' organo competenza a ripristinare la situazione processuale, sulla base della decisione definitiva della Commissione centrale, non puo' essere che la commissione di I grado. Secondo l' A. pertanto o si riconosce anche alla Commissione centrale la potesta' rinvio alla commissione di I grado oppure deve ritenersi costituzionalmente illegittima la norma che non consente alla Commissione centrale di rinviare la decisione alla commissione di I grado, violando il diritto di difesa.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 160 c.p.c. art. 159 c.p.c. art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 24 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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