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| IDG821000105 | |
| 82.10.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Luigi Pierantonio
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| Sulla competenza delle commissioni tributarie in tema di rinotifica
di atto di imposizione ex art. 21 d.p.r. 636/1972
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| nota a Cass. sez. I 29 luglio 1980 n. 4877
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-40
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| D2174; D21711; D40754; D02320
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| Un tema di competenza delle commissioni tributarie a sanare la
decadenza conseguente alla nullita' della notifica di un atto dell'
ufficio ordinando la rinnovazione della notifica stessa l' A.
dissente dall' affermazione giurisprudenziale secondo cui solo la
commissione di I grado puo' rilevare d' ufficio la nullita' della
notifica e sanare la decadenza, mentre la commissione di II grado
puo' rilevare la stessa nullita' solo in presenza di un gravame
contro la decisione dalla commissione di I grado. Premesso che per
principio generale le nullita' sanabili possono essere rilevate d'
ufficio solo se il giudice e' autorizzato espressamente dalla legge,
mentre le nullita' insanabili sono sempre rilevabili d' ufficio, l'
A. osserva che, poiche' nessuna norma del decreto sul contenzioso
autorizza la commissione di I grado a rilevare d' ufficio la nullita'
sanabile ai sensi dell' art. 21 delle stesse, si tratta di
conseguenza di nullita' sulla quale la commissione deve pronunciarsi
su istanza del contribuente. Circa la competenza della commissione di
II grado, ricordato che nel procedimento davanti alla stessa e'
applicabile il citato art. 21 e che la commissione, se rileva, in
contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui
all' art. 21, assegna all' ufficio un termine non superiore a 3 mesi
per la rinnovazione della notificazione (che impedisce ogni
decadenza), l' A. osserva che la commissione potrebbe rilevare il
vizio sia d' ufficio sia su gravame del contribuente solo nel
presupposto, insussistente, che il vizio di notificazione fosse
rilevabile d' ufficio. Circa la denegata competenza della Commissione
centrale a disporre la rinnovazione della notifica l' A. sostiene
che, poiche' la dichiarazione di nullita' della notifica (non sanata)
vizia il necessario atto consecutivo che ne e' dipeso (definitivita'
dell' atto di imposizione), l' organo competenza a ripristinare la
situazione processuale, sulla base della decisione definitiva della
Commissione centrale, non puo' essere che la commissione di I grado.
Secondo l' A. pertanto o si riconosce anche alla Commissione centrale
la potesta' rinvio alla commissione di I grado oppure deve ritenersi
costituzionalmente illegittima la norma che non consente alla
Commissione centrale di rinviare la decisione alla commissione di I
grado, violando il diritto di difesa.
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| art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 24 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 160 c.p.c.
art. 159 c.p.c.
art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 29 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 24 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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