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| IDG821000110 | |
| 82.10.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Comm. Centr. sez. II 26 giugno 1980 n. 6708
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 54
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| D23062; D23063
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| In ordine alla decisione con cui la Commissione tributaria centrale
si e' pronunciata nel senso dell' imputabilita' in parti uguali ai
coniugi dei redditi ed oneri deducibili dei figli minori ai sensi
della legge n. 751 del 1976 anche nel caso di dichiarazione
presentata dal marito per i suoi redditi conseguiti nel 1974 non
disponendo la moglie di redditi propri, l' A. osserva criticamente
che l' applicabilita' della legge citata presuppone
inequivocabilmente che il reddito complessivo dichiarato per il 1974
fosse comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante. Nel caso
in cui quest' ultima non disponesse invece di alcun reddito non ha
alcun senso parlare di riliquidazione dell' imposta con separata
commisurazione al reddito complessivo netto di ciascun coniuge.
Precisa inoltre che l' art. 4, lett. b, del decreto sull' IRPEF e'
stato abrogato non tacitamente dall' entrata in vigore della citata
legg n. 1976, ma espressamente (con riferimento ai redditi posseduti
dal I gennaio 1975) dalla legge n. 576 del 1975, e che pertanto
coinserva validita' per il cumulo dei redditi posseduti nel 1974,
compresi quelli (posseduti dalla moglie ed imputabili al marito)
successivamente travolti da dichiarazione di incostituzionalita'.
Detta norma si applica quando manca il presupposto della
dichiarazione cumulativa dei coniugi.
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| art. 3 l. 12 novembre 1976 n. 751
art. 4 lett. b d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 27 comma 2 l. 2 dicembre 1975 n. 576
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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