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148040
IDG821000110
82.10.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. II 26 giugno 1980 n. 6708
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 54
D23062; D23063
In ordine alla decisione con cui la Commissione tributaria centrale si e' pronunciata nel senso dell' imputabilita' in parti uguali ai coniugi dei redditi ed oneri deducibili dei figli minori ai sensi della legge n. 751 del 1976 anche nel caso di dichiarazione presentata dal marito per i suoi redditi conseguiti nel 1974 non disponendo la moglie di redditi propri, l' A. osserva criticamente che l' applicabilita' della legge citata presuppone inequivocabilmente che il reddito complessivo dichiarato per il 1974 fosse comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante. Nel caso in cui quest' ultima non disponesse invece di alcun reddito non ha alcun senso parlare di riliquidazione dell' imposta con separata commisurazione al reddito complessivo netto di ciascun coniuge. Precisa inoltre che l' art. 4, lett. b, del decreto sull' IRPEF e' stato abrogato non tacitamente dall' entrata in vigore della citata legg n. 1976, ma espressamente (con riferimento ai redditi posseduti dal I gennaio 1975) dalla legge n. 576 del 1975, e che pertanto coinserva validita' per il cumulo dei redditi posseduti nel 1974, compresi quelli (posseduti dalla moglie ed imputabili al marito) successivamente travolti da dichiarazione di incostituzionalita'. Detta norma si applica quando manca il presupposto della dichiarazione cumulativa dei coniugi.
art. 3 l. 12 novembre 1976 n. 751 art. 4 lett. b d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 27 comma 2 l. 2 dicembre 1975 n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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