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| IDG821000112 | |
| 82.10.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzarella Francesco
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| Sui limiti della deduzione ai fini dell' imposta di successione di
saldo passivo di c-c bancario
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| nota a comm. I grado Palermo 20 maggio 1980
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-69
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| D23113; D01141; D3156
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| Dissentendo dal contrario orientamento ministeriale, l' A. condivide
la tesi giurisprudenziale circa la deducibilita' ai fini dell'
imposta sulle successioni del saldo passivo di conto corrente
bancario anteriore all' anno dell' apertura della successione.
Ritiene infatti che dalla tesi ministeriale consegua un sovvertimento
del risutltato contabile del conto corrente, che rimane completamente
avulso da quello effettivo e puo' anche risolversi a danno della
stessa Finanza. Secondo l' A. il saldo passivo di un contratto di
apertura di credito in conto corrente bancario deducibile ai fini
dell' imposta di successione deve essere costituito e dall' ammontare
degli assegni emessi fini a 12 mesi anteriori all' apertura della
successione, esclusi quelli contabilizzati negli ultimi 3 giorni di
vita del "de cuius", diminuito sia del saldo attivo esistente alla
data immediatamente precedente i 12 mesi sia degli accreditamenti
successivi a tale data ovvero dallo stesso ammontare degli assegni
suddetti, maggiorate del saldo passivo esistente alla data
immediatamente precedente i 12 mesi e diminuito degli acreditamenti
successivi a tale data. Tale interpretazione consente di giustificare
in modo coerente la previsione del limite temporale di 12 mesi che,
non contemplata nella legge delega per la riforma tributaria,
comporterebbe con una diversa interpretazione un vizio di
illegittimita' costituzionale.
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| art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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