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148042
IDG821000112
82.10.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Francesco
Sui limiti della deduzione ai fini dell' imposta di successione di saldo passivo di c-c bancario
nota a comm. I grado Palermo 20 maggio 1980
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 66-69
D23113; D01141; D3156
Dissentendo dal contrario orientamento ministeriale, l' A. condivide la tesi giurisprudenziale circa la deducibilita' ai fini dell' imposta sulle successioni del saldo passivo di conto corrente bancario anteriore all' anno dell' apertura della successione. Ritiene infatti che dalla tesi ministeriale consegua un sovvertimento del risutltato contabile del conto corrente, che rimane completamente avulso da quello effettivo e puo' anche risolversi a danno della stessa Finanza. Secondo l' A. il saldo passivo di un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario deducibile ai fini dell' imposta di successione deve essere costituito e dall' ammontare degli assegni emessi fini a 12 mesi anteriori all' apertura della successione, esclusi quelli contabilizzati negli ultimi 3 giorni di vita del "de cuius", diminuito sia del saldo attivo esistente alla data immediatamente precedente i 12 mesi sia degli accreditamenti successivi a tale data ovvero dallo stesso ammontare degli assegni suddetti, maggiorate del saldo passivo esistente alla data immediatamente precedente i 12 mesi e diminuito degli acreditamenti successivi a tale data. Tale interpretazione consente di giustificare in modo coerente la previsione del limite temporale di 12 mesi che, non contemplata nella legge delega per la riforma tributaria, comporterebbe con una diversa interpretazione un vizio di illegittimita' costituzionale.
art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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